LEGGE 24 dicembre 1942, n. 1747

Type Legge
Publication 1942-12-24
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Gli articoli 7, 9 e 14 del R. decreto-legge 27 luglio 1934-XII, n. 1340, convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 1935-XIII, n. 834, sono sostituiti dai seguenti: Art. 7. - La pensione annua spettante agli ufficiali è uguale a tanti quarantesimi della media degli stipendi e assegni utili, escluse le indennità di aeronavigazione e di volo percepiti nell'ultimo triennio di servizio, quanti sono gli anni di servizio utile sulle prime lire 4000 della media stessa, oltre a tanti sessantesimi sopra la rimanente somma. Però, per gli ufficiali dei gradi ed arma e corpi sotto indicati, la pensione viene liquidata in base alle aliquote cui alla seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico La pensione risultante dal calcolo precedente non può superare i quattro quinti della media triennale degli stipendi. La pensione dell'ufficiale che abbia raggiunto 40 anni di servizio è pari ai quattro quinti della media anzidetta. Gli assegni utili relativi all'indennità di aeronavigazione e di volo verranno calcolati, in aggiunta alla pensione, secondo le norme dell'art. 9 che segue. Art. 9. - Per gli ufficiali dell'Arma, aeronautica, ruolo naviganti, ruolo servizi (ex naviganti) e ruolo specialisti, per quelli del Genio aeronautico, ruolo ingegneri e ruolo assistenti tecnici e per quelli del Corpo sanitario aeronautico, che abbiano comunque percepito l'indennità di aeronavigazione o di volo inerente alle loro funzioni, la pensione normale calcolata in base alle disposizioni del R. decreto-legge 27 luglio 1934-XII, numero 1340, convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 1935-XIII, n. 834, è, in ogni caso, qualunque sia il suo ammontare, aumentata di un'aliquota corrispondente a: a) tanti ventottesimi dei 9/10 dell'indennità di aeronavigazione normale goduta all'atto della cessazione dal servizio aeronavigante e calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di effettivo servizio prestato con percezione dell'indennità di aeronavigazione e con un massimo di 20/28 se trattasi di ufficiali generali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti; b) tanti trentunesimi dei 9/10 dell'indennità di aeronavigazione normale goduta all'atto della cessazione dal servizio aeronavigante e calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di effettivo servizio prestato con percezione dell'indennità aeronavigazione e con un massimo di 20/31 se trattasi di ufficiali superiori e capitani dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti e dell'Arma aeronautica, ruolo servizi (ex naviganti); c) tanti trentatreesimi dei 9/10 dell'indennità di aeronavigazione normale goduta all'atto della cessazione dal servizio aeronavigante e calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di effettivo servizio prestato con percezione dell'indennità di aeronavigazione e con un massimo di 20/33 se trattasi di ufficiali subalterni dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti e dell'Arma aeronautica, ruolo servizi (ex naviganti); d) tanti quarantesimi dei 9/10 dell'indennità di volo goduta all'atto della cessazione dal servizio di volo e calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di effettivo servizio prestato con percezione dell'indennità di volo se trattasi di ufficiali del Genio aeronautico, ruolo ingegneri e del Corpo sanitario aeronautico, con un massimo di 29/40 se generali e 22/40 se ufficiali superiori ed inferiori; e) tanti quarantacinquesimi dei 9/10 dell'indennità di volo goduta all'atto della cessazione dal servizio di volo e calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di effettivo servizio prestato con percezione dell'indennità di volo e con un massimo di 36/45 se trattasi di ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti e ruolo servizi e del Genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto del grado rivestito dall'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio aeronavigante. Per gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi (ex naviganti) l'aumento non potrà, però, superare una aliquota corrispondente a venti annualità, siano esse calcolate in base a trentunesimi, a trentatreesimi od a quarantacinquesimi. Art. 14. - Le pensioni privilegiate per ferite od infermità contratte per causa di servizio, sono liquidate in base alle disposizioni del testo unico approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e a quelle del decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n, 876, e successive modificazioni. Qualora debba applicarsi il 3° comma dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, le pensioni stesse vengono calcolate: a) per gli ufficiali, a qualsiasi Arma o Corpo appartengano, in base alle aliquote indicate nelle colonne 2 e 3 della tabella di cui all'art. 7 della presente legge; b) per i sottufficiali, a qualsiasi Arma o Corpo appartengano, in base alle aliquote fissate nell'art. 10 del R. decreto-legge 27 luglio 1934-XII, n. 1340, convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 1935-XIII, numero 834, per i sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti; c) per i militari di truppa, a qualsiasi Arma o Corpo appartengano, in base alle quote tabellari di cui alla colonna C dell'art. 11 del R. decreto-legge 27 luglio 1934-XII, n. 1340, convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 1935-XI1I, n. 834. I quattro quinti della media degli stipendi o delle paghe effettivamente ed integralmente percepiti nell'ultimo triennio di servizio effettivo, da servire di base per la liquidazione delle pensioni privilegiate o le quote tabellari suddette devono essere aumentati : a) per gli ufficiali ed i sottufficiali, che godono di indennità di aeronavigazione o di pilotaggio o di volo, dell'aliquota dell'indennità di aeronavigazione o di pilotaggio o di volo di cui agli articoli 9 della presente legge e 12 del R. decreto-legge 27 luglio 1934-XII, numero 1340, convertito nella legge 16 maggio 1935 XIII, n. 834, e calcolata secondo le norme contenute negli articoli stessi, con un minimo di aumento comunque corrispondente a : 15/28 se ufficiali generali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti; 13/31 se ufficiali superiori o capitani dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti; 13/33 se ufficiali subalterni dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti; 22/40 se ufficiali generali del Genio aeronautico, ruolo ingegneri e del Corpo sanitario aeronautico; 18/40 se ufficiali superiori ed inferiori del Genio aeronautico, ruolo ingegneri e del Corpo sanitario aeronautico; 18/45 se ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, o del Genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici; 12/45 se sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti; 10/45 se sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti o del Genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici b)) per i militari di truppa, se allievi piloti, della somma di lire 2000, se allievi specialisti o specialisti, della somma di lire 1500. Per la determinazione delle pensioni delle varie categorie valgono le norme contenute nel citato decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876. In nessun caso la pensione privilegiata potrà superare l'ultimo stipendio di attività di servizio, aumentato dell'ultima indennità di aeronavigazione, di pilotaggio o di volo.

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