LEGGE 24 dicembre 1942, n. 1748
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È prorogata a tutto il 31 dicembre 1943-XXII, la facoltà, concessa al Ministro per l'aeronautica con l'articolo 119, capoverso delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, di ricoprire i posti vacanti nei quadri organici degli ufficiali della Regia aeronautica, con criterio discrezionale in relazione alle disponibilità di bilancio ed alle esigenze di servizio. La presente legge entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1943-XXI. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 dicembre 1942-XXI VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - DI REVEL Visto, il Guardasigilli: Grandi
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