LEGGE 6 febbraio 1943, n. 144

Type Legge
Publication 1943-02-06
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

È costituita una Commissione incaricata di pronunziarsi sui prezzi di aggiudicazione delle fornitore, delle opere e delle costruzioni, d'importo non inferiore a lire 3.000.000 occorrenti: a) alle Amministrazioni del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e di ogni altro Corpo armato; b) ai servizi speciali creati per la guerra, previsti dalla legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, e agli altri che siano dichiarati tali dal provvedimento che li istituisce; c) a ogni altro ente o servizio dello Stato chiamato a disimpegnare, anche in parte, compiti e funzioni dipendenti o comunque connessi allo svolgimento della guerra e da determinarsi, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, d'intesa col Ministro per le finanze. È in facoltà, del Ministro competente di chiedere che la Commissione si pronunzi sui prezzi delle forniture, delle opere e delle costruzioni per le Amministrazioni e gli Enti innanzi indicati, anche quando l'importo risulti inferiore a lire 3.000.000. Nei casi di cui al primo e al secondo comma non possono essere approvati contratti che stabiliscano prezzi superiori a quelli riconosciuti equi dalla Commissione predetta, salvo determinazione motivata del Ministro competente. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti che vengano stipulati fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

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