LEGGE 8 marzo 1943, n. 153

Type Legge
Publication 1943-03-08
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

Per i lavori di formazione e di conservazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano, l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è coadiuvata dalle Commissioni censuarie comunali, dalle Commissioni censuarie provinciali e dalla Commissione censuaria centrale. Le Commissioni censuarie comunali hanno sede nel capoluogo di ciascun Comune, le Commissioni censuarie provinciali hanno sede nel capoluogo di ciascuna Provincia e la Commissione censuaria centrale ha sede in Roma.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.