LEGGE 15 marzo 1943, n. 186

Type Legge
Publication 1943-03-15
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

Per la durata dell'attuale stato di guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione di esso, gli ufficiali subalterni dei carabinieri Reali in servizio permanente, fermo restando quanto disposto dall'art. 8 della legge 24 marzo 1942-XX, n. 360, potranno essere tratti anche dai tenenti e sottotenenti albanesi in servizio permanente delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, nel numero, che sarà stabilito di volta in volta dal Ministero della guerra. Il numero dei subalterni dei carabinieri Reali così reclutati sarà compreso nell'aliquota di due terzi devoluta, dall'art. 8 della predetta legge 24 marzo 1942-XX, n. 360, ai subalterni di complemento dei carabinieri Reali.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.