LEGGE 18 marzo 1943, n. 279
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È prorogata a tutto il 31 dicembre 1943-XXII, la facoltà del Ministro per l'aeronautica di collocare, a domanda o d'autorità, nella posizione di congedo speciale gli ufficiali di qualunque ruolo della Regia aeronautica, alle condizioni, con le modalità e con il trattamento economico, di cui alla legge 4 aprile 1935-XIII, n. 493. Il numero degli ufficiali da collocarsi in detta posizione nell'anno 1943, non potrà superare il 2 per cento degli organici in vigore per ciascun grado da capitano a tenente colonnello, il 3 per cento di quelli dei colonnelli e il 4 per cento di quelli complessivi per i vari gradi di generale, computandosi come intere le eventuali frazioni. Ove il numero degli ufficiali collocati in congedo speciale non raggiunga la suddetta percentuale, la differenza potrà essere devoluta al collocamento in tale posizione di altrettanti ufficiali dei gradi inferiori. La presente legge entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1943-XXI. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato, Data a Roma, addì 18 marzo 1943-XXI VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - ACERBO Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO
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