LEGGE 17 maggio 1943, n. 474
Art. 1
Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI a 30 giugno 1944-XXII, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.
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