LEGGE 6 maggio 1943, n. 526
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il senato e la Camera del Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Corporazioni a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Le disposizioni emanate con le leggi 3 giugno 1940-XVIII, n. 767, e 11 luglio 1941-XIX n. 935, concernenti l'assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mercantili italiane delle costruzioni navali, disposizioni già prorogate fino al 31 dicembre 1942-XXI, con la legge 12 febbraio 1942-XX, n. 300, avranno effetto fino al termine dell'anno solare in cui verrà dichiarata la cessazione dello stato di guerra. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 maggio 1943-XXI VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - CIANETTI - ACERBO - CINI - BONOMI Visto il Guardasigilli: DE MARSICO
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