LEGGE 10 giugno 1943, n. 536
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della produzione bellica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 giugno 1943-XXI VITTORIO EMANUELE Mussolini - Acerbo Visto, il Guardasigilli: De Marsico
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