LEGGE 31 maggio 1943, n. 614

Type Legge
Publication 1943-05-31
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

L'art. 3 del testo unico approvato con R. decreto 16 maggio 1932-X, n. 819, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «Art. 3. - Il Ministro per la marina, quando lo ritenga opportuno per le esigenze dei servizi, può bandire concorsi per titoli per la nomina ad ufficiale di complemento, indicando i corpi, i gradi e il numero dei posti da conferire. Possono essere conferiti per concorso per titoli i gradi da guardiamarina (o sottotenente) a capitano di corvetta (o maggiore) incluso. Le modalità relative alla nomina e alla composizione delle Commissioni giudicatrici per i vari corpi e gradi saranno stabilite con Regio decreto da emanarsi su proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze, in base all'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100. Le Commissioni giudicatrici accertano che i concorrenti abbiano le qualità morali e professionali richieste e formano, fra gli idonei, apposita graduatoria per ciascun grado. Dopo l'accertamento della idoneità fisica da parte della autorità sanitaria che sarà designata dal Ministro per la marina, diventa definitiva la graduatoria, tenuto conto delle eventuali eliminazioni di quei candidati che non vengano riconosciuti fisicamente idonei. Le nomine avverranno secondo l'ordine stabilito nella graduatoria limitatamente al numero dei posti messi a concorso. Qualora lo richiedano le esigenze del servizio, possono, entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria definitiva, essere nominati, secondo l'ordine della graduatoria medesima, altri candidati nel limite massimo di un decimo dei posti messi a concorso. Per la nomina ad ufficiale di complemento dei militari del Regio esercito e degli iscritti alla leva di terra occorre il nulla osta nominativo del Ministro per la guerra, che sarà concesso nei limiti del numero massimo che per ciascun concorso sarà stabilito dal Ministro per la marina di concerto col Ministro per la guerra. Le nomine degli ufficiali di complemento per concorso per titoli non potranno aver luogo se non dopo che siano avvenute tutte le promozioni degli ufficiali di complemento dei gradi inferiori già dichiarati idonei dalla Commissione di avanzamento».

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