LEGGE 31 maggio 1943, n. 646
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. L'efficacia della legge 26 marzo 1942-XX, n. 421, che autorizza il Ministro per la marina ad indire, per l'anno 1942, concorsi straordinari nel Corpo delle capitanerie di porto e delle relative norme esecutive è prorogata a tutto l'anno 1943-XXI. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge delle Stato. Data a Roma, addì 31 maggio 1943-XXI VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - ACERBO - CINI Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO
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