LEGGE 2 luglio 1943, n. 663
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Gli organici previsti per l'anno 1944 per gli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi Marittimi dalla tabella numero 7 annessa alla legge 3 dicembre 1942-XXI, numero 1417, saranno raggiunti entro l'anno 1943, ferma restando la consistenza degli organici degli ufficiali del predetto Corpo stabilita dalla tabella stessa per l'anno 1945. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge delle Stato. Data a San Rossore, addì 2 luglio 1943 VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - ACERBO Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO
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