LEGGE 28 giugno 1943, n. 666
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Gli atti di trapasso a favore di comuni per l'espropriazione o l'acquisto di immobili occorrenti per l'esecuzione di piani regolatori generali e particolareggiati e gli atti di trapasso a favore di enti o privati che provvedano alle costruzioni o alle ricostruzioni in luogo e vece dei comuni in relazione ad apposite convenzioni aventi data certa e stipulate per la esecuzione dei piani medesimi, sono soggetti alle imposte fisse minime di registro e di trascrizione nei registri immobiliari per ogni trasferimento. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge delle Stato. Data a Roma, addì 28 giugno 1943 VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - BENINI - ACERBO Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO
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