Act 044U0224
Entrata in vigore del provvedimento: 05/10/1944
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtu' dell'autorita', a Noi delegata;
Visto il Codice penale, approvato con R. decreto 19 ottobre 1930, n. 1898;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte. ((1)) Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo. ((1)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 1948, N. 21)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 1948, N. 21)).
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 10 agosto 1944 UMBERTO DI SAVOIA BONOMI - TUPINI Visto, il Guardasigilli: TUPINI Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 settembre 1944 Registro Giustizia n. 1, foglio n. 179. - TESTA
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