Act 044U0311
Entrata in vigore del provvedimento: 18/11/1944
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
Visti gli articoli 2141 e seguenti e 2164 e seguenti del Codice civile;
Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 3 giugno 1944, n. 146, sulla proroga della scadenza dei contratti agrari;
Visto il decreto-legge Luogoteneziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B ;
Viste il R. decreto-legge 20 maggio 1944, n. 141;
Considerata l'opportunita' di rivedere la disciplina dei rapporti economici attinenti alla mezzadria, impropria ed alla colonia parziaria, per meglio regolare, in relazione alle mutate condizioni sociali e tecniche, la partecipazione del lavoro ai risultati economici dell'impresa agricola, specie in dipendenza dell'elevato costo della vita o della diminuita capacita' di acquisto della, moneta;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'industria, commercio e lavoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
Nei contratti di colonia parziaria o di compartecipazione o di mezzadria impropria in cui il concedente conferisce soltanto il nudo terreno, prodotti e gli utili saranno ripartiti nella misura di 1/5 a favore del concedente e di 4/5 a favore del colono o compartecipe. Nei casi sopra considerati in facolta' del colono o compartecipe di ottenere che le spese colturali (escluso il costo della mano d'opera) siano divise in parti eguali col concedente. In tal caso la ripartizione dei prodotti e degli utili sara', effettuata in ragione di 2/5 a favore del concedente e di 3/5 a favore del colono o compartecipe. La ripartizione dei prodotti e degli utili nonche' delle spese rimane immutata nel caso che i contratti o le consuetudini locali riconoscano al colono o compartecipe condizioni piu' favorevoli di quelle previste dal presente articolo.
Art. 2
Le quote di prodotti e di utili stabilite dall'art. 1 a favore del colono o compartecipe saranno ridotte proporzionalmente nel caso di speciale concorso del concedente alle spese colturali, o nel caso che si tratti di terreni di particolare produttivita' da qualunque causa determinata (naturale feracita', precedenti colture o semplice rotazione agraria). In tale ipotesi la quota di prodotti e utili spettante al colono o compartecipe non potra' essere inferiore alla meta'.
Art. 3
Negli altri casi di colonia parziaria o di compartecipazione o mezzadria impropria, se la ripartizione delle spese e dei prodotti, in dipendenza delle attuali straordinarie contingenze non risponde piu' all'equilibrio economico del contratto, il colono o compartecipante ha il diritto di domandare la revisione del rapporto di ripartizione dei prodotti e delle spese.
Art. 4
Nei casi contemplati dagli articoli 2 e 3 in difetto di accordo fra le parti la determinazione delle quote di ripartizione sara' fatta, in via arbitrale, da una commissione circondariale costituita dal prefetto e composta dal presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato che la presiede, da un rappresentante dei proprietari ed affittuari conduttori e da un rappresentante dei coloni o compartecipi o mezzadri nominati dal prefetto su designazione delle organizzazioni sindacali, esistenti nel circondario. Della commissione fa parte, con voto consultivo, l'ispettore provinciale dell'agricoltura od un suo delegato.
Art. 5
Contro le decisioni della Commissione circondariale e' ammesso ricorso ad una Commissione regionale costituita dal prefetto del capoluogo e composta dal presidente della Corte d'appello del capoluogo della regione o da un magistrato della stessa Corte da lui designato, che la presiede, da un rappresentante dei proprietari ed affittuari conduttori e da un rappresentante dei coloni o compartecipi o mezzadri designati dalle rispettive organizzazioni sindacali esistenti nel capoluogo della regione. Della Commissione fa parte, con voto consuntivo, un ispettore generale del ruolo tecnico del Ministero della agricoltura e delle foreste. Contro le decisioni della Commissione e' ammesso ricorso alla Suprema Corte di cassazione per l'incompetenza.
Art. 6
Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a far inizio dall'annata agraria 1944-1945, e per l'annata 1943-1944 limitatamente ai prodotti autunnali. In quest'ultimo caso, ove la ripartizione in natura sia gia' avvenuta, si fara' luogo ad una corrispondente compensazione in natura o in denaro. Sorgendo contestazione al riguardo decide in via arbitrale inappellabilmente la Commissione circondariale di cui all'art. 4. Il presente decreto rimarra' in vigore fino alla pubblicazione delle norme che per i contratti agrari saranno stabiliti a seguito delle proposte formulate dalla Commissione di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 3 giugno 1944, n. 146.
Art. 7
E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle di cui al presente decreto.
Art. 8
Le spese del funzionamento delle Commissioni sono a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare nel bilancio gli occorrenti stanziamenti.
Art. 9
I ricorsi davanti alle Commissioni saranno redatti in bollo da L. 18.
Art. 10
Il presente decreto entra vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a 'Roma, addi' 19 ottobre 1944 UMBERTO DI SAVOIA BONOMI - GULLO - TUPINI - SIGLIENTI - GRONCHI Visto, il Guardasigilli: TUPINI Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 novembre 1944 Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 13. - PETIA
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