Act 045U0165
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1281, sull'ordinamento del Corpo della Regia guardia di finanza, e successive modificazioni;
Vista la legge 29 gennaio 1942, n. 64, recante modificazioni alle leggi di ordinamento della Regia guardia di finanza;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
L'art. 5 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, e' sostituito dal seguente: «La nomina ad ufficiale in servizio permanente della Regia guardia di finanza ha luogo col grado di sottotenente. Per conseguire la nomina suddetta e' necessario soddisfare alle seguenti condizioni: 1) essere cittadino italiano. Gli italiani non regnicoli possono, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, essere nominati ufficiali in servizio permanente, qualora soddisfino alle altre condizioni prescritte dalle leggi sull'ordinamento della Regia guardia di finanza; 2) aver compiuto, con esito favorevole, presso la «Regia accademia e scuola di applicazione» un apposito corso biennale, cui possono essere ammessi in seguito a concorso per esami scritti ed orali stabiliti dal regolamento organico; ((a) per due terzi delle nomine da effettuare annualmente, gli aspiranti muniti dei diplomi di maturita' classica o scientifica e di abilitazione rilasciati dagli istituti tecnici commerciali, agrari, industriali, per geometri, per nautici e da istituti magistrali, che alla data del 31 ottobre dell'anno in cui e' bandito il concorso, abbiano compiuto il 18° anno di eta' e non superato il 23°)); b) per un terzo i sottufficiali della Regia guardia di finanza in servizio effettivo che, alla data del 31 ottobre dell'anno in cui e' bandito il concorso, abbiano compiuto due anni di servizio da sottufficiale e non abbiano superato 30 anni di eta'. In difetto di elementi idonei in una delle suddette categorie, le proporzioni sono variate a favore dell'altra; 3) essere celibe o vedovo senza prole; 4) avere sempre tenuto regolare condotta civile e morale da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione; 5) avere costituzione fisica sana e robusta e statura non inferiore a m. 1,65. Restano ferme le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 132, convertito nella legge 23 agosto 1929, n. 1728, nei riguardi del reclutamento del sottotenente maestro direttore della banda della Regia guardia di finanza».
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge delle Stato. Dato a Roma, addi' 22 marzo 1945 UMBERTO DI SAVOIA BONOMI - PESENTI - SOLERI Visto, il Guardasigilli: TUPINI Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 maggio 1945 Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 1. - FRASCA
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