Act 045U0336

Type Decreto Legislativo Luogotenenziale
Publication 1945-05-24
Ultimo aggiornamento 1945-07-05
State In force
Source Normattiva
articles 2
Reform history JSON API

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;

Visto il decreto 20 Dicembre 1923 n. 3235, che stabilisce le nuove circoscrizioni territoriali della Marina mercantile e le successive sue modificazioni e segnatamente il R. decreto.3 marzo 1938, n. 248 Visto il Codice della navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327

Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n, 58;

Vista la, deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla,

Preposta del Ministro per la marina di concerto col Ministro per 1a grazia e giustizia e con i Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Il 2° comma dell'art. 1267 del Codice della navigazione e' abrogato.

Art. 2

La Direzione Marittima del Lazio, prevista dalla tabella annessa al R. decreto del 3 marzo 1938, n. 243, assume la denominazione di « Direzione marittima di Civitavecchia», restando invariata la circoscrizione territoriale stabilita per la Direzione stessa. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 24 maggio 1945 UMBERTO DI SAVOIA Bonomi - De Courten - Tupini - Soleri Visto, il Guardasigilli: Tupini Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 giugno 1945 Atti del governo, registro n. 4, foglio n. 169. - Frasca

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)