Act 045U0402
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, concernente modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita' e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria;
Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, concernente aumento delle pensioni dei contributi dell'assicurazione obbligatoria invalidita' e vecchiaia;
Visto il regolamento speciale riguardante la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e successive modificazioni;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro per i trasporti, con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
Il contributo di cui al secondo comma dell'art. 6 del decreto-legge Luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 478, e' elevato al 17% a decorrere dal 1° settembre 1942, e al 21% a decorrere dal 1° marzo 1948, delle paghe, stipendi, assegni, indennita' e competenze accessorie corrisposti al personale. Tale contributo e' per il 7% a carico del personale e per il rimanente a carico delle aziende. Sono competenze accessorie, ai sensi del primo comma del presente articolo, quelle indicate all'art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, ed in ogni altra disposizione di legge o di contratto collettivo.
Art. 2
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 LUGLIO 1961, N. 830))
Art. 3
Le prestazioni stabilite dal regolamento approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e successive norme integrative e modificative, comprese quelle del presente decreto, sono a carico: 1) della gestione dell'assicurazione generale obbligatoria, per la parte liquidata con le modalita' e secondo le norme stabilite dai Regi decreti-legge 14 aprile 1939, n. 636 (convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272), e 18 marzo 1943, n. 126, in base al totale dei contributi alla stessa assegnati in conformita' della lettera a) dell'art. 2. Tali contributi sono considerati quali versamenti obbligatori anche per la quota eccedente la contribuzione massima stabilita per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti; 2) del fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, per la rimanente parte. Nel caso che la pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, di cui al n. 1 del precedente comma,risulti superiore a quella liquidabile in base al regolamento approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e successive norme integrative e modificative, comprese quelle del presente decreto, spettano all'agente o ai suoi aventi diritto le sole prestazioni di cui allo stesso n. 1 del precedente comma.
Art. 4
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 1952, N. 4435))
Art. 5
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 1952, N. 4435))
Art. 6
L'art. 11 del regolamento approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e' sostituito dal seguente: «L'ammontare della pensione e' calcolato sulla retribnzione base di cui all'articolo precedente in ragione di tanti quarantesimi per quanti sono gli anni di servizio riconosciuti utili ai fini della liquidazione della pensione. «Se la pensione e' liquidata per il motivo considerato alla lettera d) dell'art. 7 e il numero di anni di servizio utili per la pensione e' minore di 25, la pensione e' calcolata in base a 25 anni di servizio. «L'ammontare della pensione e' aumentato per tutti gli iscritti al fondo di una quota a carico dello Stato secondo le disposizioni vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti. «Si considera come anno intero di servizio la frazione superiore a sei mesi».
Art. 7
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 LIGLIO 1961, N. 830))
Art. 8
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 1952, N. 4435))
Art. 9
L'art. 17 del regolamento approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e' sostituito dal seguente: «La pensione alla vedova e agli orfani di eta' non superiore ai 21 anni o inabili al lavoro, e' stabilita nelle seguenti aliquote della pensione gia' liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto: a) il 50% alla vedova; b) il 10% a ciascun figlio, se ha diritto a pensione anche la vedova, oppure il 20% se hanno diritto a pensione soltanto i figli, salvo quanto e' disposto nei seguenti commi: «La pensione ai superstiti non potra' essere in ogni caso, complessivamente, ne' inferiore alla meta', ne' superiore all'intero ammontare della pensione liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto. «Ai fini del calcolo e dei limiti di cui sopra non si computano le maggiorazioni stabilite per i figli a carico. «La pensione e' corrisposta per intero alla vedova anche per la quota spettante ai figli minorenni se si tratta di figli da lei avuti dal matrimonio con l'agente e se essa convive con i figli stessi; se la vedova non convive con i propri figli o con alcuni di essi, la pensione e' divisa per capi, computandosi per due la vedova. «Se invece con la vedova e i figli minorenni da lei avuti dal matrimonio con l'agente vi sono figli minorenni naturali, legittimati o riconosciuti, o nati da precedente matrimonio con l'agente, la pensione e' corrisposta per due terzi alla vedova ed ai propri figli e per l'altro terzo ai figli di precedente matrimonio qualunque sia il loro numero. «Nei casi in cui venga a cessare la pensione alla vedova o ai figli, si procede alla modificazione della misura della pensione con le norme precedenti. «Gli orfani di madre che abbia contribuito al fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, hanno diritto alla pensione nella misura stabilita dal presente articolo anche se abbiano il padre vivente. Gli orfani di padre e di madre che abbiano ambedue contribuito al fondo hanno diritto al cumulo delle due pensioni». ((Per gli effetti previsti dal presente articolo si considerano i figli legittimi, legittimati e naturali nonche' gli equiparati ad essi secondo le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria. I nati da precedente matrimonio del coniuge dell'assicurato o del pensionato non hanno tuttavia diritto al trattamento di riversibilita' quando risultino titolari di altro analogo trattamento, ovvero il matrimonio con il titolare della pensione sia stato contratto dopo la data di decorrenza della medesima. Quando l'iscritto muoia senza lasciare superstiti aventi diritto a pensione ai sensi dell'articolo 15 e dell'articolo 17 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538 e dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, numero 402, la pensione spetta ai genitori superstiti di eta' superiore ai 65 anni purche': 1) siano conviventi ed a carico dell'iscritto al momento della di lui morte; 2) non abbiano altri figli che abbiano raggiunto la maggiore eta' al momento della morte dell'iscritto. La misura della pensione e' pari per ciascuno dei genitori al 15 per cento di quella che sarebbe spettata allo iscritto. Per i fini previsti dal presente articolo si intendono equiparati ai genitori gli adottandi, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonche' le persone alle quali l'assicurato fu affidato come esposto)).((3))
Art. 10
((L'obbligo dell'iscrizione al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto e' esteso a decorrere dal 1 gennaio 1945: a) al personale ordinario di cui alle lettere a) e c) dell'art. 8 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, dipendente da aziende concessionarie di ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna e funivie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie. L'iscrizione al Fondo e' mantenuta per il personale di cui alla lettera b) del precitato art. 8 che, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge risulti gia' iscritto al Fondo medesimo; b) al personale effettivo e a quello in servizio continuativo adibito a filovie urbane ed extraurbane, esercitate da aziende municipalizzate o private, e che alla data del 1 gennaio 1945 non fosse gia' iscritto al Fondo c) al personale effettivo ed a quello in servizio continuativo adibito ad autoservizi pubblici urbani ed extraurbani di linea municipalizzati o esercitati da aziende di cui alle precedenti lettere a) e b))).
Art. 11
Le pensioni liquidate con decorrenza, anteriore al 1° settembre 1942, sono aumentate, a datare dal 1° aprile 1943, del 25% del loro ammontare al 31 marzo 1943, con esclusione della quota di concorso dello Stato.
Art. 12
L'art. 5, primo comma, del regolamento approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e' modificato come segue: «Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' istituito il Comitato di vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi, di trasporto in concessione. «Il Comitato e' presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed e' composto dai seguenti membri: a) il direttore generale della previdenza e delle assicurazioni private presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro; b) il direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione presso il Ministero dei trasporti; c) un rappresentante del Ministero del tesoro; d) quattro rappresentanti del personale e quattro rappresentanti delle aziende; e) il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. «Il Comitato predetto e' nominato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro».
Art. 13
Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° settembre 1942.
Art. 14
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, salvo quanto e' disposto nel precedente art. 13. Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, esso entrera' in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 28 maggio 1945 UMBERTO DI SAVOIA BONOMI - GRONCHI - CERABONA - SOLERI - TUPINI Visto, il Guardasigilli: TUPINI Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 luglio 1945 Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 61. - FRASCA
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