Act 045U0508

Type Decreto Legislativo Luogotenenziale
Publication 1945-08-21
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 07/09/1945

UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte

Luogotenente Generale del Regno

In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1937, n. 2584;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 gennaio 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro, per la guerra e per i trasporti; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Il Corpo degli agenti di custodia dipende dal Ministero di grazia e giustizia, e' militarmente organizzato e fa parte delle Forze armate dello stato e di quelle in servizio di pubblica sicurezza. Sull'uniforme fa uso delle stellette a cinque punte. Gli agenti di custodia sono equiparati a tutti gli effetti agli agenti di pubblica sicurezza, fermo rimanendo, per il trattamento economico, quanto disposto dal presente decreto.

Art. 2

I componenti il Corpo degli agenti di custodia sono soggetti, per tutti i reati preveduti dalla legge penale militare di pace e di guerra, alle pene da essa comminate e alla giurisdizione militare.

Art. 3

Il ruolo organico e l'ordine gerarchico del Corpo sono determinati dalla tabella A annessa al presente decreto, vistata, d'ordine Nostro, dai Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro. L'aumento stabilito dalla predetta tabella rispetto all'organico dei sottufficiali, delle guardie e degli allievi, di cui al R. decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, ha vigore per la durata di anni cinque. A cominciare dal 6° anno, il quinto delle vacanze che si verificheranno nel ruolo in parola sara' destinato alla soppressione di un corrispondente numero di posti, iniziando dai gradi meno elevati fino al completo riassorbimento dell'aumento organico transitorio. Entro i limiti dei posti di organico previsti dalla tabella A annessa al presente decreto, e' concessa sanatoria per gli arruolamenti effettuati eventualmente in eccedenza agli organici di cui al R. decreto 30 dicembre 1937, n. 2584. Eguale sanatoria e' concessa per i richiamati in temporaneo servizio dalla posizione di quiescenza; costoro saranno licenziati man mano che sara' provveduto alla reintegrazione dell'organico mediante promozioni e nuovi arruolamenti. (4)(5)(7)(8)((10))

Art. 4

Sono ammessi a servire nel Corpo degli agenti di custodia coloro che riuniscano i seguenti requisiti: 1) essere cittadini italiani col godimento dei diritti civili e politici; 2) avere eta' non maggiore di 28 e non minore di 18 anni. Per coloro che hanno prestato servizio nell'Arma dei carabinieri Reali, nella guardia di finanza e nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza il limite massimo di eta' e' elevato a 23 anni; 3) essere celibi o vedovi senza prole; 4) avere statura non inferiore a metri 1,60, essere di sana e robusta costituzione ed immune da difetti fisici;(11)((14)) 5) avere compiuto il corso superiore elementare (5ª classe); 6) avere l'assenso dell'esercente la patria potesta', o la tutela, se minore degli anni 21; 7) non avere subito condanne per delitti dolosi ne' essere stati sottoposti a misure di sicurezza; 8)avere tenuta sempre buona condotta, non essere stati espulsi dall'Esercito, dalla Marina, dall'Aeronautica o da altri Corpi militarmente organizzati, e non averi riportato qualifiche inferiori a quella di buono durante il servizio militare; 9) appartenere a famiglia di buona reputazione. (1)

Art. 5

Gli agenti di custodia sono reclutati: 1) per arruolamento volontario, con preferenza per coloro che hanno appartenuto ai Corpi armati in servizio dello Stato o che hanno ottenuto la qualifica di patriota combattente a termini dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n, 158. All'arruolamento possono essere ammessi gli iscritti di leva, anche dopo la data di apertura della leva cui debbono concorrere; 2) per passaggio di militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica che si trovino alle armi o in congedo provvisorio in attesa della chiamata alle armi della loro classe. I Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica hanno facolta' di vietare gli arruolamenti e i passaggi nel Corpo degli agenti di custodia degli iscritti e dei militari anzidetti, che siano adibiti o da adibirsi a servizi speciali. Negli arruolamenti sono osservate, per quanto applicabili, le norme del decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, con le modificazioni di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301. Gli agenti di custodia sono dispensati dalla chiamata alle armi della loro classe di leva e dai richiami per istruzione o mobilitazione.

Art. 6

L'art. 6 del regolamento per il Corpo e' modificato come segue: La domanda di arruolamento nel Corpo degli agenti di custodia deve essere presentata al procuratore del Regno del circondario ove l'aspirante risiede, corredata dei seguenti documenti: 1) atto di nascita; 2) certificato di cittadinanza italiana, 3) certificato di leva o di congedo; 4) dichiarazione medica dalla quale risulti la sana e robusta costituzione, la mancanza di difetti fisici e la statura; 5) certificato di compimento del corso superiore elementare; 6) certificato generale del casellario giudiziario; 7) certificato di buona condotta da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove l'aspirante ha il suo domicilio o la residenza da almeno un anno; 8) certificato di stato libero e, per i vedovi, certificato da cui risulti che non hanno prole. I documenti di cui ai numeri 4, 6 e 7 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della presentazione della domanda; il certificato di cui al n. 8 deve avere una data non anteriore ad un mese a quella della presentazione.

Art. 7

Gli arruolati nel Corpo vengono nominati allievi agenti di custodia. Le nomine sono fatte con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. Gli allievi agenti di custodia vengono ammessi a frequentare corsi di addestramento che, ordinariamente, hanno una durata non superiore a sei mesi presso una delle scuole di Portici o di Roma. E' in facolta' del Ministero di grazia e giustizia di ridurre la durata normale dei corsi di addestramento o di inviare direttamente agli stabilimenti carcerari gli allievi agenti di custodia, quando necessita' contingenti richiedessero di impiegare d'urgenza la loro opera. Agli arruolati nel Corpo competono i mezzi di viaggio per raggiungere le scuole di addestramento o le sedi di servizio.

Art. 8

Qualora non sia possibile, attraverso i reclutamenti, procedere alla copertura dei posti di organico stabiliti dall'art. 3 del presente decreto, e' data facolta' al Ministero di grazia e giustizia di richiamare in servizio, in corrispondenza delle vacanze, agenti di custodia pensionati che riuniscano i voluti requisiti fisici e morali e che non abbiano superato il 60° anno di eta'. Ai medesimi verra' sospeso il pagamento dell'assegno di pensione e saranno corrisposte le competenze stabilite nel presente decreto, da computarsi in relazione al grado rivestito all'atto del collocamento a riposo. Gli agenti richiamati non hanno diritto ad avanzamento di grado. Il servizio da essi prestato non e' considerato utile ai fini della pensione, ne' da' diritto a liquidazione di alcuna indennita' o buonuscita.

Art. 9

Sul premio di arruolamento, spettante agli allievi arruolati nel Corpo per effetto del presente decreto, vengono trattenute L. 1000 da versarsi al fondo massa per il vestiario; il residuo importo e' pagato direttamente agli interessati appena conseguita la nomina ad effettivi. Per l'ammontare e il numero dei premi di rafferma valgono le disposizioni vigenti per l'Arma dei carabinieri.

Art. 10

((Ai sottufficiali e guardie del Corpo degli agenti di custodia sono concesse a titolo gratuito la prima vestizione e le successive rinnovazioni nelle quantita' e nei termini prescritti dalla tabella B allegata al regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584, ferma rimanendo la disposizione dell'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, relativa alla somministrazione gratuita dei vestiario agli agenti in esperimento. Per la fornitura sono costituiti presso le scuole di Portici e Roma appositi magazzini vestiario. Sono soppresse le indennita' vestiario previste dalle norme in vigore prima dell'attuazione del presente decreto)).

Art. 11

Gli agenti di custodia, dopo la ferma triennale, possono contrarre otto rafferme triennali, al termine delle quali rimangono in servizio fino al 55° anno di eta'. Sono soppressi gli aumenti di paga per rafferma stabiliti dal 3° capoverso dell'art. 14 del regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584.

Art. 12

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 APRILE 1962, N. 193))

Art. 13

Le indennita' di cui al precedente art. 12 non sono dovute: 1) ai puniti con l'ammonizione e per la durata di giorni cinque dalla data in cui tale punizione venne inflitta; 2) ai puniti mediante consegna per tutta la durata di essa; 3) ai puniti con la riduzione di stipendio o di paga di primo grado o di secondo grado per una durata uguale a quella della riduzione stessa; 4) alle guardie e graduati assenti dal servizio per licenza o per qualsiasi altro motivo per tutta la durata dell'assenza.

Art. 14

((Agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, destinati a prestare servizio nei manicomi e nei sanatori giudiziari, nelle colonie agricole, nelle case di cura e di custodia, nelle case per minorati fisici o psichici, nelle case di lavoro all'aperto della Sardegna, nelle case penali e nelle colonie dell'Arcipelago toscano, nelle case penali di Santo Stefano e di Favignana, nelle carceri giudiziarie di Ustica e negli stabilimenti di qualsiasi genere distaccati in zone malariche, vengono concesse le seguenti speciali indennita' giornaliere: per i manicomi giudiziari, per le case di cura e di custodia e per le case per minorati fisici o psichici, lire 10; per le colonie e per le case penali dell'Arcipelago toscano, per le case penali di Santo Stefano e di Favignana e per le carceri giudiziarie di Ustica, lire 14; per le colonie agricole e per le case di lavoro all'aperto della Sardegna, lire 16; per i sanatori giudiziari e per gli stabilimenti in zone malariche, lire 20)).

Art. 15

Agli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia sono estese le medesime competenze fondamentali ed accessorie previste, per il tempo di pace, dalle disposizioni attualmente in vigore per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali. Alle competenze fondamentali ed accessorie previste a qualsiasi titolo per gli atri appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, sono sostituite quelle attualmente in vigore per il tempo di pace a qualsiasi titolo per i pari grado dell'Arma dei carabinieri Reali, con esclusione dell'indennita' speciale di pubblica sicurezza di cui all'art. 4 del R. decreto 3 gennaio 1944, n. 6, e salve le concessioni particolari stabilite dal presente decreto.

Art. 16

Gli agenti di custodia cessano dal servizio, oltre che nei casi previsti dal regolamento per il Corpo a seguito dei relativi provvedimenti disciplinari, per una delle seguenti cause: 1) per il compimento del 55° anno di eta'; 2) per riforma, accertata nei modi di legge; 3) per fine ferma, su istanza degli interessati o per negata rafferma; 4) per rescissione di ferma, su istanza motivata dagli interessati, quando risultino essere sopraggiunte gravi ed eccezionali esigenze di famiglia che giustifichino l'invocato provvedimento; 5) per incapacita' o inettitudine al servizio, per poco rendimento, per gravi incompatibilita' od altre cause le quali rendano non conveniente l'ulteriore permanenza dell'agente nel Corpo. La dispensa dal servizio per le ragioni indicate nel n. 5 e' disposta previo parere della Commissione centrale.

Art. 17

Gli agenti di custodia hanno diritto al collocamento a riposo col trattamento di pensione: 1) quando, dopo 15 anni di servizio, siano divenuti inabili a continuarlo per infermita' od altra causa; 2) quando, avendo compiuto i 25 anni di servizio e il 50° anno di eta', ne facciano domanda.

Art. 18

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 FEBBRAIO 1963, N. 173))

Art. 19

L'art. 48 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia e' modificato come segue: Salvo il caso speciale previsto dall'art. 54, i graduati e le guardie dispensati dal servizio per motivi di indole non disciplinare, previo parere della Commissione centrale per il personale di custodia, possono essere riammessi soltanto come guardie e quando non abbiano oltrepassato il 40° anno di eta', siano in possesso degli altri requisiti richiesti per l'arruolamento nel Corpo e siano giudicati idonei al servizio. Ai riammessi e' computato, anche agli effetti della rafferma, il sevizio precedentemente prestato nel Corpo, tenendo presente, quanto ai premi, il disposto del 3° comma dell'art. 14. Ad essi non compete la vestizione gratuita. Le riammissioni sono disposte nei limiti delle vacanze di organico.

Art. 20

L'autorizzazione a contrarre matrimonio puo' essere concessa: a) ai sottufficiali che abbiano compiuto l'eta' di anni 28; b) alle guardie scelte e alle guardie che abbiano compiuto l'eta' di anni 30. Per inoltrare la domanda di autorizzazione a contrarre matrimonio, occorre che si sia gia' prestato servizio effettivo alle dipendenze dello Stato per almeno cinque anni.

Art. 21

Per provvedere alla istruzione militare ed alla disciplina degli agenti di custodia e' istituito, nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri, il ruolo degli ufficiali (gruppo A). Tale ruolo e' costituito come appresso: colonnello..................n. 1 ((tenente colonnello:.........n. 12 maggiore:...................n. 15)) capitano....................n. 16 tenente e sottotenente......n. 22 Totale......................n. 56 I detti ufficiali hanno sede nelle citta' indicate nella tabella B, annessa al presente decreto, vistata, d'ordine Nostro, dai Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro, nel numero in essa stabilito per ciascuna residenza. (12)

Art. 22

Gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia sono ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 23

Il Corpo degli agenti di custodia ha la bandiera nazionale. Essa viene custodita nell'ufficio del maggiore comandante il Corpo per essere usata nelle cerimonie ufficiali.

Art. 24

Le nomine e le promozioni degli ufficiali del Corpo vengono effettuate per decreto Luogotenenziale su proposta del Ministro per la grazia e giustizia. Essi dipendono dal Ministero di grazia e giustizia e sono esonerati da qualsiasi richiamo alle armi per istruzione o mobilitazione.

Art. 25

((Gli ufficiali del Corpo possono essere collocati a riposo su domanda quando abbiano compiuto 25 anni di effettivo servizio ed abbiano raggiunto i seguenti limiti di eta': Colonnello. . . . . . . . . . . . . . . . anni 56 Tenenti colonnelli. . . . . . . . . . . . " 54 Maggiori. . . . . . . . . . . . . . . . . " 52 Capitani, tenenti e sottotenenti. . . . . " 50 Cessano di autorita' dal servizio quando abbiano compiuto 25 anni di effettivo servizio e raggiunti i seguenti limiti di eta': Colonnello. . . . . . . . . . . . . . . . anni 60 Tenenti colonnelli. . . . . . . . . . . . " 58 Maggiori. . . . . . . . . . . . . . . . . " 56 Capitani. . . . . . . . . . . . . . . . . " 55 Tenenti e sottotenenti. . . . . . . . . . " 52".))

Art. 26

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