Act 046U0144
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
Visto il R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022, che approva l'ordinamento giudiziario militare, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, relativo alla cessazione dello stato di guerra;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la marina e per l'aeronautica; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
(Passaggio dalla legge penale militare di guerra a quella di pace). Con la cessazione dello stato di guerra preveduta dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, cessano l'applicazione della legge penale militare di guerra e l'esercizio della giurisdizione penale militare di guerra, salvo quanto e' diversamente disposto dai Codici penali militari e dal presente decreto.
CAPO II NORME DI DIRITTO SOSTANZIALE.
Art. 2
(Abuso di preda bellica)
Fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra rimangono in vigore le disposizioni degli articoli 227, 228 e 229 del Codice penale militare di guerra.
Art. 3
(Alienazione e ritenzione di effetti militari)
La pena per il reato di distruzione o di alienazione di effetti di vestiario o di equipaggiamento militare, previsto dall'art. 165 del Codice penale militare di pace, e' della reclusione militare fino a due anni. Alla stessa pena soggiace chi si rende colpevole del reato di acquisto o di ritenzione di effetti di vestiario o di equipaggiamento militare o di altre cose destinate a uso militare, previsto dall'art. 166 dei Codice penale militare di pace. Le norme del presente articolo si applicano fino a nuova disposizione. ((3))
Art. 4
(Trasporto abusivo su automezzi militari)
Gli articoli 1 e 2 del bando 27 novembre 1941 sono sostituiti dal seguente: l'Amministrazione militare o adibiti al servizio di questa, trasporta persone o cose, senza l'autorizzazione della competente autorita', o senza giustificato motivo, e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi. La stessa pena si applica a chiunque, essendo preposto a un servizio di autotrasporti militari, consente il trasporto di persone o cose, senza l'autorizzazione della competente autorita', o senza giustificato motivo. Se il fatto e' commesso a fine di lucro, la pena e' della reclusione da uno a tre anni. Le disposizioni precedenti non si applicano quando il fatto costituisce un piu' grave reato. La cognizione dei reati preveduti da questo articolo appartiene ai tribunali militari". Le disposizioni del presente articolo si applicano fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.
Art. 5
(Reati in danno delle Forze armate delle Nazioni Unite)
Agli effetti della legge penale militare, fino a quando non sara' diversamente disposto, i reati commessi da militari italiani o da persone estranee alle Forze armate dello Stato italiano in danno di militari o delle Forze armate delle Nazioni Unite sono considerati come se fossero commessi in danno di militari o delle Forze armate dello Stato italiano. La osservanza di questa norma e' subordinata, alla condizione che sia garantita, parita' di tutela penale ai militari italiani e alle Forze armate dello Stato italiano.
CAPO III NORME DI DIRITTO PROCESSUALE.
Art. 6
(Competenza di tribunali militari di pace)
I tribunali militari territoriali di pace sono competenti a conoscere dei reati militari preveduti dal Codice penale militare di guerra commessi durante lo stato di guerra; e dei reati contro le leggi e gli usi della guerra commessi dagli appartenenti alle Forze armate nemiche.
Art. 7
(Procedimenti per reati di assenza dal servizio)
I procedimenti, che alla data di cessazione dello stato di guerra risultano sospesi a norma dell'art. 243 del Codice penale militare di guerra, possono rimanere sospesi fino ad un anno dopo la suddetta data, anche se si sia verificata la circostanza preveduta dal terzo comma del predetto articolo. Tuttavia la sospensione puo' essere revocata a richiesta dell'imputato.
Art. 8
(Mandati ed ordini di cattura - Liberta' provvisoria)
Nei procedimenti per reati commessi durante lo stato di guerra e punibili ai termini della legge penale militare di guerra, l'emissione del mandato o dell'ordine di cattura e' obbligatoria, quando per il reato la legge stabilisce la pena di morte. Nei procedimenti indicati nel comma precedente, la liberta' provvisoria puo' essere concessa quando si tratti di reato per il quale non sia stabilita la pena di morte.
Art. 9
(Istruzione sommaria)
Per tutti i procedimenti per reati commessi durante lo stato di guerra e punibili ai termini della legge penale militare di guerra, continua ad avere vigore il disposto dell'art. 278, primo comma, del Codice penale militare di guerra.
CAPO IV NORME DI ORDINAMENTO.
Art. 10
(Ufficiali con funzioni di presidente e di giudice)
Fino a quando non sara' provveduto alla nomina dei presidenti e dei giudici nel modo prescritto dall'ordinamento giudiziario militare di pace, e, comunque, non oltre un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, gli ufficiali che hanno prestato servizio con funzioni di presidente e di giudice nei tribunali militari territoriali di guerra fino alla data di cessazione dello stato di guerra, continuano ad esercitare le stesse funzioni presso i corrispondenti tribunali militari territoriali di pace. ((1))
Art. 11
(Ufficiali della giustizia militare o di altre armi o corpi). Fino ad un anno dalla cessazione dello stato di guerra gli ufficiali del Corpo della giustizia militare o di altre armi o corpi, che hanno prestato servizio fino alla data di entrata in vigore del presente decreto nei tribunali militari territoriali di guerra con funzioni di magistrato o di cancelliere, continuano ad esercitare le stesse funzioni presso i corrispondenti tribunali militari territoriali di pace. Per gli ufficiali del Corpo della giustizia militare continuano ad applicarsi le disposizioni sullo stato e sul trattamento vigenti per gli ufficiali di complemento richiamati dal congedo. Per le assegnazioni dei medesimi, fino a un anno della entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di cessazione dello stato di guerra. Fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra resta in vigore la legge 14 dicembre 1942, n. 1538. (1) (2) ((3))
Art. 12
(Assegnazione di ufficiali con funzioni giudiziarie)
Fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, possono essere assegnati ai tribunali militari territoriali di pace con funzioni di magistrato o di cancelliere, ufficiali di armi e corpi diversi da quello della Giustizia militare, in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti alla data della cessazione dello stato di guerra per l'esercizio delle stesse rispettive funzioni nei tribunali militari di guerra; osservandosi, per i provvedimenti di assegnazione, di trasferimento e di cessazione dall'esercizio delle funzioni giudiziarie, le norme vigenti per gli ufficiali, del Corpo della giustizia militare. (1) (2) ((3))
Art. 13
(Numero degli ufficiali assegnati ai tribunali militari)
Fino a quando non sara' provveduto alla composizione del Tribunale supremo militare e dei tribunali militari territoriali di pace e dei relativi uffici del pubblico ministero, di istruzione e di cancelleria, secondo le norme prevedute dalle leggi concernenti l'ordinamento giudiziario militare di pace, e, comunque, non oltre un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, il numero complessivo degli ufficiali assegnati, rispettivamente, con funzioni di presidente, di giudice, di magistrato e di cancelliere, non puo' essere superiore a quello di trecentocinquanta unita', ivi compreso il numero dei magistrati e dei cancellieri appartenenti ai ruoli organici del personale civile della Giustizia militare. (1) (2) ((3))
Art. 14
(Tribunali militari di Bari e di Firenze Sezione di Catania)
Il Tribunale militare territoriale di guerra di Bari e la Sezione del tribunale militare territoriale di guerra di Palermo con sede in Catania, esercitano la loro giurisdizione come tribunali militari territoriali di pace, conservando la competenza loro attribuita dalle disposizioni vigenti alla data della cessazione dello stato di guerra e mutando le loro denominazioni, rispettivamente, in quelle di "Tribunale militare territoriale di Bari" e "Sezione autonoma del tribunale militare territoriale di Palermo con sede in Catania". Per il personale con funzioni giudiziarie, si osservano le disposizioni degli articoli 10 e 11. Il Tribunale militare territoriale di Firenze continua definitivamente ad esercitare la sua giurisdizione come tribunale militare territoriale di pace.
Art. 15
(Ufficio dei tribunali soppressi)
L'ufficio del pubblico ministero istituito con bando 14 maggio 1943, n. 178, continua il suo funzionamento relativamente alla esecuzione dei provvedimenti emessi dai tribunali di guerra gia' costituiti presso le grandi unita' e successivamente soppressi o disciolti senza essere stati trasformati in tribunali militari territoriali e dal tribunale speciale per la difesa dello Stato soppresso con il R. decreto-legge 29 luglio 1943, n. 668. Il Tribunale militare territoriale di guerra di Roma e' competente per gli atti demandati dalla legge al giudice dell'esecuzione, relativamente ai procedimenti definiti di competenza. Dei tribunali suindicati.
Art. 16
(Servizio del campione penale)
Per le parcelle penali e note delle spese ripetibili a norma dell'art. 194 della tariffa penale approvata con n. decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, riflettenti i provvedimenti emessi dai tribunali di cui al precedente articolo, provvede la cancelleria del Tribunale supremo militare, demandandosi al procuratore militare dell'ufficio dei tribunali di guerra soppressi, le attribuzioni di cui all'art. 198 della citata tariffa per la esecutorieta' del titolo e le altre attribuzioni, che le vigenti disposizioni, sul servizio del campione penale, riservano al pubblico ministero presso i tribunali militari territoriali. La cancelleria predetta provvede anche alla iscrizione delle note e parcelle anzidette sul registro campione ed all'appuramento dei relativi articoli di credito, con diritto alla decina parte delle somme recuperate.
Art. 17
Il presente decreto entra in vigore il 15 aprile 1946. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 21 marzo 1946 UMBERTO DI SAVOIA DE GASPERI - BROSIO - TOGLIATTI - SCOCCIMARRO - CORBINO - DE COURTEN - CEVELOTTO Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 aprile 1946 Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 115. - FRASCA
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