Act 046U0170
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1774, sugli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore;
Vista la legge 13 giugno 1942, n. 794, sugli onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 276, concernente l'aumento degli onorari degli avvocati e degli onorari e diritti di procuratore;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
Gli onorari di avvocato e gli onorari e diritti di procuratore stabiliti dalla legge 13 giugno 1942, n. 794, e dalle tabelle A e B ad essa allegate, sono aumentati del duecento per cento, compreso in tale aumento quello del settanta per cento stabilito dal decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 276.
Art. 2
Il Primo presidente della Corte d'appello, su proposta del Consiglio dell'Ordine forense, fissa, tenuto conto dei prezzi correnti, la misura del rimborso per le spese di scritturazione, di cui al paragrafo 6°, n. 73, comma secondo, della tabella B allegata alla legge 13 giugno 1942, n. 794, e vi apporta, tutte le modificazioni del caso.
Art. 3
L'art. 57 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, numero 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e' sostituito dal seguente: "Il Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori stabilisce ogni due anni per la propria circoscrizione i criteri per la determinazione degli orari e delle indennita' dovute agli avvocati ed ai procuratori in materia penale e stragiudiziale. Nello stesso modo provvede il Consiglio nazionale forense per quanto concerne la determinazione degli onorari nei giudizi penali davanti alla Corte suprema di cassazione ed al Tribunale supremo militare. "Le deliberazioni con le quali si stabiliscono i criteri di cui al comma precedente devono essere approvate dal Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere, per quelle dei Consigli degli ordini, del Consiglio nazionale forense". Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 22 febbraio 1946 UMBERTO DI SAVOIA DE GASPERI - TOGLIATTI Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 aprile 1946 Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 135. - FRASCA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)