Act 046U0388
UMBERTO II
RE D'ITALIA
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria ed il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
E' istituito presso il Ministero del tesoro un Comitato interministeriale col compito di disciplinare, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, il servizio relativo alla produzione, all'acquisto ed alla distribuzione, al minor prezzo possibile, di generi di abbigliamento e di biancheria, per i dipendenti ed i pensionati dello Stato. Detto Comitato e' composto: 1) dal Ministro per il tesoro; 2) dal Ministro per l'industria e il commercio; 3) dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. In caso di impedimento o di assenza dei Ministri, gli stessi sono sostituiti dai rispettivi sottosegretari. Intervengono al Comitato con voto consultivo, due rappresentanti di categoria degli impiegati statali ed uno di quella dei pensionati statali, nominati a norma dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474. E' costituita, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con gli altri Ministri componenti il Comitato, una segreteria del Comitato stesso, di cui fanno parte funzionari dei Ministeri del tesoro, dell' industria e del commercio e del lavoro e della previdenza sociale. ((3))
Art. 2
Il Comitato puo' concedere la gestione del servizio indicato nell'articolo precedente ai cooperative ed in genere ad imprese che, per la loro solidita' finanziaria e per la loro attrezzatura tecnica ed amministrativa, offrano serio affidamento per l'esercizio della concessione ed idonee garanzie. Il Comitato stabilisce le condizioni della concessione stessa, le ((...)), le anticipazioni, i concorsi nel pagamento degli interessi passivi, ed in genere le facilitazioni che lo Stato puo' accordare e dispone, entro i limiti delle vigenti norme, assegnazioni di materie prime e di manufatti interessanti la gestione concessa. ((2)) L'atto di concessione e' sottoscritto dai Ministri componenti il Comitato.
Art. 3
Il Comitato dispone i controlli che ritiene del caso sulla gestione e sull'esercizio del servizio concesso. I concessionari debbono tenere separata gestione del servizio concesso e distinta registrazione del movimento delle merci destinate all'esercizio della concessione. ((Sempre che esse siano acquistate con le anticipazioni dello Stato o prodotte con materie prime assegnate ai sensi del presente decreto)). Le merci predette non possono essere pignorate per debiti estranei alla gestione concessa.
Art. 4
La vendita ai dipendenti ed ai pensionati dello Stato e' fatta a contanti ed a rate, a sensi delle disposizioni che saranno stabilite negli atti di concessione ed ai prezzi determinati secondo le disposizioni stesse. In caso di vendita a, prezzi superiori si applicano le penalita' di cui all'art. 18 del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245.
Art. 5
((Le rate di estinzione degli speciali buoni emessi dal Comitato ed utilizzati dai dipendenti e pensionati diretti dello Stato per l'acquisto di generi di abbigliamento e biancheria, vengono trattenute sulle competenze fisse mensili dagli uffici che emettono i titoli di pagamento per gli stipendi, le retribuzioni o le pensioni, anche oltre il limite previsto dal regio decreto 5 giugno 1941, n. 874, che approva il testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni. Presso la Tesoreria centrale e' istituito un conto corrente infruttifero, intestato al Comitato interministeriale provvidenze agli statali, nel quale dovra' versarsi mensilmente l'ammontare delle rate che le varie Amministrazioni tratterranno sulle competenze dei beneficiari del buono-acquisto. Dallo stesso conto corrente sono prelevate mensilmente, a cura della Segreteria del comitato e su ordine di pagamento firmato dal Ministro per il tesoro, le somme da versare agli Istituti di credito che svolgono il servizio di cassa per le societa' concessionarie. Le anticipazioni statali, di cui all'art. 2 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388, hanno la durata, massima di tre anni e possono essere rinnovate alla loro scadenza per uguali periodi di tempo)).
Art. 6
In caso di inosservanza delle disposizioni stabilite dal presente decreto e dagli atti di concessione, ovvero in caso di irregolarita' di gestione, il Comitato puo' senza pregiudizio delle sanzioni previste da altre leggi, deliberare la revoca della concessione e delle assegnazioni, ((...)) delle anticipazioni e delle agevolazioni accordate. Puo' disporre anche la requisizione delle merci destinate all'esercizio della concessione, stabilendone il prezzo. Sulle merci destinate all'esercizio della concessione grava un privilegio a favore dello Stato a garanzia dei crediti che questo ha in relazione alla concessione stessa, nell'ordine indicato dall'art. 2778, n. 2, del Codice civile.
Art. 7
((Il Comitato puo' concedere a cooperative ed in genere ad imprese che abbiano i requisiti indicati nello art. 2, anticipazioni atte ad agevolare l'acquisto e la distribuzione di generi alimentari per i dipendenti ed i pensionati dello Stato)). L'Alto Commissario per l'alimentazione fa parte di diritto del Comitato di cui all'art. 1 allorche' in seno ad esso sono trattate questioni attinenti all' alimentazione. L'Alto Commissariato per l'alimentazione provvedera' alla esecuzione delle deliberazioni del Comitato per la materia di sua competenza. Si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 6.
Art. 8
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 3 FEBBRAIO 1951, N. 53))
Art. 9
Per l'attuazione del presente decreto, sono autorizzate le seguenti spese: 1) due miliardi di lire per le anticipazioni di cui agli articoli 2 e 7; (1) ((2)) 2) trecento milioni di lire per concorso nella misura massima del 5%, nel pagamento degli interessi passivi gravanti sulle operazioni di credito compiute dal concessionario per l'esercizio della concessione e dalle cooperative ed imprese di cui all'art. 7 per gli scopi indicati nel medesimo articolo, ed il cui periodo di ammortamento non ecceda i tre anni; 3) ducento milioni di lire per eventuali perdite nelle riscossioni degli importi delle vendite a rate. Per le spese di funzionamento del Comitato, degli uffici di segreteria e di attuazione dei controlli sara' disposto con separato provvedimento del Ministro per il tesoro.
Art. 10
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Art. 11
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 17 maggio 1946 UMBERTO DE GASPERI - CORBINO - GRONCHI - BARBARESCHI Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Carte dei conti, addi' 31 maggio 1946 Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 155. - FRASCA
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