Act 046U0396
UMBERTO II
RE D'ITALIA
Visto il R. ((decreto legislativo 10 maggio 1946)), n. 262;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, che reca modificazioni alle vigenti disposizioni sulla assicurazione obbligatoria per le malattie in agricoltura;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, sulla disciplina provvisoria del carico contributivo per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
All'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, sono aggiunte, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo predetto, le seguenti parole: "ferme restando le disposizioni a carattere provvisorio contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142".
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 20 maggio 1946 UMBERTO DE GASPERI - BARBARESCHI TOGLIATTI - CORBINO Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 maggio 1946 Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 146. - FRASCA
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