Act 046U0417
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, portante modificazione del trattamento tributario e degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al Pubblico Registro Automobilistico;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
La tabella allegato A, indicata nell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, annessa al decreto medesimo, sostituita dalla seguente: ((Tassa fissa -- A) motocicli di qualsiasi tipo motocarrozzette e trattrici agricole...............................L. 500 B) veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto promiscuo di persone e di cose: fino a 8 CV........................................." 3.500 2) da oltre 8 fino a 12 CV.........................." 7.000 3) da oltre 12 fino a 20 CV....................." 10.000 4) da oltre 20 fino a 30 CV........................." 14.000 5) da oltre 30 fino a 40 CV........................." 21.000 6) oltre 40 CV......................................" 28.000 C) veicoli a motore destinati al trasporto di cose: di portata: 1) fino a 7 quintali............................." 7.000 2) da oltre 7 fino a 15 quintali.................." 17.000 3) da oltre 15 fino a 30 quintali..................." 21.000 4) da oltre 30 fino a 45 quintali..................." 28.000 5) da oltre 45 fino a 60 quintali..................." 35.000 6) da oltre 60 fino a 80 quintali..................." 42.000 7) oltre 80 quintali.............................." 56.000 D) rimorchi di portata: 1) fino a 20 quintali.............................." 14.000 2) da oltre 20 fino a 50 quintali.................. " 24.000 3) oltre 50 quintali.............................." 35.000 E) rimorchi per trasporto di persone: 1) fino a 15 posti..................................." 10.000 2) da 16 a 25 posti..................................." 13.000 3) da 26 a 40 posti..................................." 18.000 4) oltre i 40 posti..................................." 25.000 Per la compravendita di automobili usati a favore di titolari di licenza di vendita al pubblico delle medesime, e' dovuta la tassa di lire 1.000 in luogo delle tasse di cui al precedente comma. Qualora l'autoveicolo non sia rivenduto nel termine di un anno, l'acquirente deve presentare entro venti giorni dallo scadere del termine suddetto apposita dichiarazione all'Ufficio del registro e pagare la differenza fra la tassa fissa, assolta al momento dell'acquisto, e quella devoluta a norma del comma precedente. Per la mancata presentazione della dichiarazione si applica una sopratassa pari a sei quinti dell'imposta dovuta. Per gli autoveicoli muniti di carte di circolazione per uso speciale e per i rimorchi destinati esclusivamente a servire detti veicoli sempreche' non siano atti comunque al trasporto di cose, la tassa prevista dalle lettere c) e d) e' ridotta a 1/4 (un quarto). Negli atti di trasferimento devono essere riportati tutti i dati tecnici risultanti dai documenti di circolazione, che riflettano il numero del telaio, la potenza del motore espressa in CV, la portata espressa in quintali per i veicoli e rimorchi destinati al trasporto di cose, e il numero dei posti per i veicoli di cui alla lettera E))).
Art. 2
Gli atti privati, di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, stipulati ed autenticati anteriormente al 3 agosto 1945, Sono, in via transitoria, soggetti alle tasse di bollo in base alle leggi 8 luglio 1929, n. 1158, e 4 luglio 1941, n. 700, purche' prodotti per la esecuzione della formalita' presso il Pubblico Registro Automobilistico nel termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono del pari soggetti alle tasse di bollo previste dalle, leggi citate nel comma precedente i trasferimenti di proprieta' degli autoveicoli dipendenti da successioni apertesi anteriormente al 3 agosto 1945. Il presente decreto ha effetto dalla entrata in vigore del citato decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399. Nei territori non ancora ritornati all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrera' in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 24 aprile 1946 UMBERTO DI SAVOIA DE GASPERI - SCOCCIMARRO Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 giugno 1946 Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 174. - FRASCA
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