Act 046U0422
UMBERTO II
RE D'ITALIA
Visto l'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
L'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra e' autorizzata a gestire una farmacia interna per la distribuzione dei medicinali ai propri assistiti, nei locali della Casa Madre dell'Associazione in Roma.
Art. 2
Esclusa qualsiasi facolta' di vendita di medicinali al pubblico, potranno essere ammessi all'acquisto nella predetta farmacia solo i mutilati ed invalidi di guerra e le persone di famiglia a carico.
Art. 3
La qualifica di mutilato o invalido di guerra dovra' constare da apposito libretto di assistenza farmaceutica rilasciato dalla Associazione nazionale, recante lo stato di famiglia del medesimo, nel quale il medico dell'Associazione indichera' le prescrizioni e la farmacia annotera' i medicinali distribuiti e il relativo prezzo.
Art. 4
Nessuna vendita di medicinali potra' essere effettuata senza la prescrizione medica nel libretto di assistenza farmaceutica di cui all'articolo precedente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 25 maggio 1946 UMBERTO DE GASPERI Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 giugno 1946 Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 187. - FRASCA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)