Act 046U0474

Type Regio Decreto Legislativo
Publication 1946-05-17
Ultimo aggiornamento 1946-06-10
State In force
Source Normattiva
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UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1919, n. 2060, istitutivo dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, modificato e convertito nella legge 23 settembre 1920, n. 1365;

Vista la legge 28 maggio 1942, n. 664, relativa all'estensione agli acquedotti e fognature della Lucania dei compiti assegnati a detto Ente autonomo;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

E' autorizzata la spesa di lire cinquecentoquarantamilioni per la concessione di un contributo straordinario a favore dell' Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, di cui lire cinquecentomilioni per lavori diretti a migliorare, integrare e sviluppare l'acquedotto medesimo e lire quarantamilioni per analoghi lavori agli acquedotti della Lucania, assunti in gestione dal detto Ente, ai sensi della legge 28 maggio 1942, n. 664. La suinidicata somma sara' inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per lire duecentoventimilioni nell'esercizio 1946-47, per lire duecentoventimilioni nell'esercizio 1947-48 e per lire centomilioni nell'esercizio 1948-49.

Art. 2

Entro i limiti delle somme autorizzate come all'articolo precedente, il Ministero dei lavori pubblici assumera' impegni in base a preventivi che l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese sottoporra' alla approvazione dei Ministero stesso. Le somme saranno versate all'Ente a misura che esso debba inziare l'esecuzione delle varie opere e secondo l'ammontare previsto dai relativi progetti.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 17 maggio 1946 UMBERTO DE GASPERI - CATTANI CORBINO Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registro alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1946 Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 240. - FRASCA

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