Act 046U0488
UMBERTO II
RE D'ITALIA
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, recante provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, concernente la concessione di una indennita' giornaliera al personale statale in servizio nei centri distrutti, semidistrutti o danneggiati;
Riconosciuta la necessita' di apportare modificazioni nei decreti predetti;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
A decorrere dal 1° gennaio 1946, l'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945; n. 722, e' sostituito come segue: "L'importo dell'indennita' di carovita e delle eventuali quote complementari spettante in applicazione degli articoli precedenti e' ridotto: dell'1 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 300.000 abitanti e non piu' di 499.999; del 2 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 250.000 abitanti e non piu' di 299.999; del 3 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 200.000 abitanti e non piu' di 249.999; del 4 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 150.000 abitanti e non piu' di 199.999; del 5 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 100.000 abitanti e non piu' di 149.999; del 6 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 50.000 abitanti e non piu' di 99.999; del 7 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 30.000 abitanti e non piu' di 49.999; dell'8 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 10.000 abitanti e non piu' 29.999; del 9 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 5.000 abitanti e non piu' di 9.999; del 10 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi meno di 5.000 abitanti; ed e' aumentato: del 5 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non piu' di 699.999; del 10 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non piu' di 799.999; del 20 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti. Per ogni anno solare si ha riguardo ai dati della popolazione residente, accertata dall'Istituto centrale di statistica del Regno al 31 dicembre dell'anno precedente. Con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Ministro per l'interno, puo' disporsi che ai dipendenti statali aventi sede normale di servizio in Comune, prossimo ad altro con almeno 300.000 abitanti, nel quale il costo dell'alimentazione sia particolarmente elevato ed i cui mezzi di comunicazione col Comune maggiore siano talmente intensi e frequenti che nonostante la separazione amministrativa essi possano considerarsi un unico centro economico, l'indennita' di carovita e relative quote complementari venga corrisposta nell'aliquota prevista per il Comune maggiore. Col decreto medesimo verra' fissata la decorrenza della prevista elevazione di aliquota. La maggiorazione di cui al comma precedente non e' cumulabile con il trattamento previsto dagli articoli 2 e seguenti del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, a favore del personale in servizio nei centri distrutti, semidistrutti o danneggiati.
Art. 2
Il miglioramento economico derivante dalla prima applicazione della maggiore aliquota di carovita prevista dal precedente articolo - prescindendo peraltro dalle variazioni dell'indennita' di carovita derivanti dall'applicazione dell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 - comporta riassorbimento dell'assegno personale attribuito ai sensi dell'art. 11 del predetto decreto.
Art. 3
Agli effetti dell'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, nei centri distrutti, semidistrutti o gravemente danneggiati durante le operazioni belliche, si considerano inabitabili anche i locali indisponibili per abitazione perche' requisiti da e per conto delle Autorita' Alleate e delle Amministrazioni statali.
Art. 4
L'indennita', di cui all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1948, n. 18, non spetta al personale che nei centri ivi indicati assuma o riassuma servizio dopo il 31 luglio 1947.
Art. 5
"Le provvidenze di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, non sono cumulabili col trattamento previsto dall'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320.
Art. 6
Le indennita' di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale il gennaio 1946, n. 18, graveranno sui capitoli di spesa per la corresponsione degli stipendi e dell'indennita' di carovita e saranno pagate sui ruoli di spese fisse e comunque col procedimento inerente al pagamento degli stipendi, paghe e salari, Le spese derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 del decreto medesimo graveranno sui capitoli per il pagamento delle indennita' di missione e gite di servizio.
Art. 7
Le provvidenze di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, sono estese ai segretari provinciali ed ai segretari comunali. Le provincie, i comuni e le istituzioni di assistenza e beneficenza sono autorizzati ad estendere al personale dipendente, mediante deliberazione dei competenti organi, le provvidenze medesime con facolta' di contenerle in misure inferiori a quelle previste. Nessun contributo integrativo a carico del bilancio statale e' ammesso a favore degli enti di cui sopra per fronteggiare la maggiore spesa derivante dall'applicazione del precedente comma che puo' essere compresa fra le spese obbligatorie degli enti locali territoriali ai funi dell'applicazione delle sovrimposte con facolta' di eccedere ai limiti massimi previsti. Il presente articolo si applica pure agli enti parastatali ed in genere a tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonche' alle aziende annesse o direttamente dipendenti dalle provincie o dai comuni o dagli altri enti suindicati, al cui personale non siano applicabili le norme sulla disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro.
Art. 8
Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico dei bilanci non statali, l'onere derivante dall'attuazione del presente decreto gravera' sugli enti che attualmente sostengono le spese nelle medesime rispettive proporzioni.
Art. 9
Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l' attuazione del presente decreto e del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18.
Art. 10
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 29 maggio 1946 UMBERTO DE GASPERI - CORBINO Visto, Il Guardasigilli TOGLIATTI Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1946 Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 265. - FRASCA
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