Act 046U0561

Type Regio Decreto Legislativo
Publication 1946-05-31
State In force
Source Normattiva
articles 4
Reform history JSON API

UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Non si puo' procedere al sequestro della edizione dei giornali o di qualsiasi altra pubblicazione o stampato, contemplati nell'Editto sulla stampa 26 marzo 1848, n. 695, se non in virtu' di una sentenza irrevocabile dell'autorita' giudiziaria. E' tuttavia consentito all'autorita' giudiziaria di disporre il sequestro di non oltre tre esemplari dei giornali o delle pubblicazioni o stampati, che importino una violazione della legge penale.

Art. 2

In deroga a quanto e' stabilito nell'articolo precedente, si puo' far luogo al sequestro dei giornali o delle altre pubblicazioni o stampati, che, ai sensi della legge penale, sono da ritenere osceni o offensivi della pubblica decenza ovvero che divulgano mezzi rivolti a impedire la procreazione o a procurare l'aborto o illustrano l'impiego di essi o danno indicazioni sul modo di procurarseli o contengono inserzioni o corrispondenze relative ai mezzi predetti. Qualora siasi proceduto al sequestro preveduto nel comma precedente, contro il colpevole si deve procedere per giudizio direttissimo, anche se non ricorrono le condizioni prevedute nell'art. 502 del Codice di procedura penale, e la competenza e' in ogni caso del tribunale. ((1)) ------------------ AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 16 marzo 1971, n. 49 (in G.U. 1a s.s. 24/3/1971, n. 74) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 2, primo comma, del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 561 (norme sul sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni), limitatamente alle parole: "a impedire la procreazione"."

Art. 3

Nulla e' innovato alle disposizioni dell'art. 4, commi 1 e 2, del R. decreto 15 luglio 1923, n. 3288, convertito nella legge 31 dicembre 1925, n. 2309; dell'art. 2, comma 2, della legge 31 dicembre 1925, n. 2307; dell'articolo 5 del R. decreto-legge 14 gennaio 1944, n. 13, in relazione all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 165; dell'art. 28, comma 2, della legge 22 febbraio 1934, n. 370. Nulla e' parimenti innovato alle norme dell'art. 8, comma 2, della legge 2 febbraio 1939, n. 374, e dell'articolo 19 del relativo regolamento, approvato con Regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052, nonche' alle norme sulle difese e sulle sanzioni giudiziarie stabilite a tutela del diritto d'autore della legge 22 aprile 1941, n. 633. Nel caso in cui sia stato eseguito il sequestro a termini del comma primo, il pubblico ufficiale che vi hai proceduto deve informarne, non oltre le ventiquattro ore, l'autorita' giudiziaria con rapporto scritto.

Art. 4

Con l'entrata in vigore del presente decreto, che ha luogo nel quinto giorno dopo quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, cessano di avere efficacia per quanto riguarda i giornali, le pubblicazioni e gli stampati in generale: gli articoli 112, comma terzo, e 114, comma quarto, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773; l'art. 200 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con R. decreto 6 maggio 1940, n. 635; l'art. 3, comma 1, del R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1081, convertito nella legge 31 dicembre 1925, n. 2308; ed ogni altra disposizione contraria a quelle del presente decreto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 31 maggio 1946 UMBERTO DE GASPERI - TOGLIATTI Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1946 Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 316. - FRASCA

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.