LEGGE 23 marzo 1947, n. 132
Art. 1
Il Governo della Repubblica e autorizzato ad accettare di divenire membro del Fondo monetario internazionale e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo alle modalità e condizioni stabilite nelle annesse deliberazioni del Consiglio dei Governatori dei due predetti Istituiti (allegati 1 e 2).
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