LEGGE 13 novembre 1947, n. 1422
Art. 1
Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note effettuato in Roma, fra l'Italia e la Francia, il 1° giugno 1946, circa, il recupero di navi mercantili francesi affondate nelle acque territoriali italiane.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)