LEGGE 23 dicembre 1947, n. 1453

Type Legge
Publication 1947-12-23
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

Oltre i casi previsti dall'art. 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1548, non sono elettori, per il periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali hanno ricoperto le seguenti cariche nel regime fascista e in quello repubblicano sociale fascista: 1) ministri e sottosegretari di Stato in carica dal 15 gennaio 1925; 2) senatori, tranne quelli non deferiti all'Alta Corte di giustizia, o per i quali l'Alta Corte abbia respinto la proposta di decadenza; deputati delle legislature XXVII, XXVIII e XXIX, tranne i deputati della XXVII che non giurarono o che esercitarono l'opposizione nell'Aula o che furono dichiarati decaduti con la mozione del 9 novembre 1926 o che fecero parte della Consulta Nazionale o dell'Assemblea Costituente; consiglieri nazionali; 3) membri del consiglio nazionale del partito fascista o del partito fascista repubblicano; membri del tribunale speciale per la difesa della Stato e dei tribunali speciali della repubblica sociale fascista; 4) alti gerarchi del partito fascista, sino al grado di segretario federale (provinciale) incluso; 5) ufficiale generali della milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente retribuito, eccettuati gli addetti ai servizi speciali, ufficiali della guardia nazionale repubblicana, delle brigate nere, delle legioni autonome e dei reparti speciali di polizia della repubblica sociale fascista; 6) capi di provincia e questori nominati dalla repubblica sociale fascista; 7) coloro che per la loro attività fascista siano stati esclusi dall'insegnamento o dagli albi professionali.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.