LEGGE 13 novembre 1947, n. 1622
Art. 1
Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Atti internazionali adottati a Montreal dalla Conferenza Internazionale del Lavoro nel corso della sua XXIX sessione, il 9 ottobre 1946: a) Atto di emendamento della Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. b) Convenzione per la revisione parziale delle Convenzioni adottate dalla Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro nelle sue prime XXVIII sessioni, per assicurare l'esercizio futuro di alcune funzioni di cancelleria affidate dalle predette Convenzioni al Segretario generale della Società delle Nazioni e per apportarvi emendamenti complementari resi necessari in seguito alla estinzione della Società delle Nazioni, ed all'emendamento della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro.
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