DECRETO LEGISLATIVO 14 gennaio 1948, n. 2
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dal comma 1° dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi Ministri per il tesoro, per il bilancio, per la pubblica istruzione, per l'industria e commercio, per l'agricoltura e foreste, per i lavori pubblici, per i trasporti e per la grazia e giustizia;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 10 gennaio 1948:
Art. 1
All'art. 6 del decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1264, è aggiunto il seguente comma: "Nel caso in cui gli allievi dei corsi, per la riqualificazione nel settore agricolo, quantunque disoccupati, non percepiscano nè l'indennità giornaliera di disoccupazione nè il sussidio straordinario di disoccupazione, essi, oltre all'integrazione giornaliera di L. 200, riceveranno un secondo assegno giornaliero di L. 100 in sostituzione del sussidio straordinario di disoccupazione non percepito".
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