DECRETO LEGISLATIVO 18 gennaio 1948, n. 4
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per la pubblica istruzione, per il lavoro e la previdenza sociale;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 10 gennaio 1948:
Art. 1
In deroga all'art. 5 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, è istituito, per un periodo di tempo limitato ai giorni festivi dal 25 gennaio al 31 marzo 1948, un sopraprezzo su ciascun biglietto d'ingresso nei locali in cui si danno trattenimenti ed altri pubblici spettacoli di qualsiasi specie, soggetti a diritto erariale, ivi comprese le manifestazioni sportive con o senza scommesse, nella misura seguente: sul biglietto, al netto del diritto erariale, fino a L. 50: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sopraprezzo L. 5; oltre L. 50 fino a L. 200: . . . . . . . . . . . . sopraprezzo L. 10; oltre L. 200:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . sopraprezzo L. 20. Tale sopraprezzo è esente dal diritto erariale e imposta entrata.
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