IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con tutti i Ministri;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 gennaio 1948:
Art. 1
È in facoltà del Presidente del Consiglio dei Ministri di delegare ad un Ministro senza portafoglio la presidenza del Comitato interministeriale dei prezzi, e di designate il Ministro stesso a far parte del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Il Ministro di cui al precedente comma può designare un funzionario dello Stato come suo rappresentante in seno: al Comitato interministeriale per i finanziamenti alle industrie, di cui agli articoli 3 del decreto legislativo 1 novembre 1944, n. 367, e 2 del decreto legislativo 8 maggio 1946, n. 449; al Comitato del Fondo per il finanziamento della industria meccanica, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889; al Comitato consultivo per i finanziamenti di cui al decreto legislativo 11 settembre 1947, n. 891; al Comitato amministrativo della Cassa per il credito alle imprese artigiane, istituita presso l'Istituto di credito delle Casse di risparmio di cui all'art. 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418; ai Comitati esecutivi delle Sezioni speciali per il credito alle medie e piccole industrie e per il credito alla cooperazione, istituiti presso la Banca nazionale del lavoro, di cui rispettivamente all'art. 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, ed all'art. 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1421.