IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1916, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 23 dicembre 1947:
Art. 1
Il ruolo organico dei funzionari di pubblica sicurezza (gruppo A) dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con la legge 26 gennaio 1942, n. 39, è sostituito dal seguente: Grado Qualifica N. dei posti 4° - Ispettori generali capi................. 4 5° - Questori e ispettori generali........... 102 6° - Vice questori........................... 100 7° - Commissari capi......................... 282 8° - Commissari.............................. 415 9° - Commissari aggiunti..................... 500 10° e 11° - Vice commissari e vice commissari ag- giunti................................ 508 ---- Totale............ 1911 ---- L'organico sopra stabilito assorbe gli aumenti temporanei dei posti di questore e di commissario capo autorizzati con l'art. 19 della legge 26 gennaio 1942, n. 39, ed è comprensivo delle variazioni in aumento del ruolo dell'Amministrazione di pubblica sicurezza previste dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43, a seguito dell'inquadramento in soprannumero degli uffici i provenienti dal soppresso Corpo della polizia dell'Africa italiana.