DECRETO LEGISLATIVO 20 gennaio 1948, n. 19
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la difesa;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 gennaio 1948:
Art. 1
La Commissione consultiva prevista nell'art. 3 del decreto legislativo 3 luglio 1947, n. 626, è composta di un consigliere di Stato che la presiede, di un componente il comitato dell'Associazione italiana della Croce Rossa designato dal comitato stesso e di un magistrato dell'ordine giudiziario od amministrativo, di grado non inferiore al 5°, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. La facoltà, accordata nel citato art. 3 al presidente della predetta Associazione, può essere esercitata sino a tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
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