IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 30 dicembre 1947:
Art. 1
Alle varie forme di impiego consentite dalle norme vigenti per i fondi degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro sono aggiunte le seguenti: 1) in acquisto di beni immobili, entro il limite di un decimo del patrimonio di ciascuno Istituto di previdenza; 2) in obbligazioni dell'Istituto mobiliare italiano, del Consorzio di credito per opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità; 3) in acquisto, mediante cessione o surrogazione, di annualità dovute dallo Stato; 4) in mutui ad enti parastatali e in partecipazioni al loro capitale costitutivo, previa autorizzazione del Ministro per il tesoro.