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DECRETO LEGISLATIVO 21 gennaio 1948, n. 20

Current text a fecha 1970-01-02

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 30 dicembre 1947:

Art. 1

Alle varie forme di impiego consentite dalle norme vigenti per i fondi degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro sono aggiunte le seguenti: 1) in acquisto di beni immobili, entro il limite di un decimo del patrimonio di ciascuno Istituto di previdenza; 2) in obbligazioni dell'Istituto mobiliare italiano, del Consorzio di credito per opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità; 3) in acquisto, mediante cessione o surrogazione, di annualità dovute dallo Stato; 4) in mutui ad enti parastatali e in partecipazioni al loro capitale costitutivo, previa autorizzazione del Ministro per il tesoro.