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DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 1948, n. 22

Current text a fecha 1970-01-02

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la grazia e giustizia;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 9 gennaio 1948:

Art. 1

Il ricorso per cassazione contro le sentenze di condanna alla pena di morte è ammissibile anche se l'imputato non si è costituito in carcere anteriormente al giorno fissato per la discussione del ricorso.