IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la grazia e giustizia;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 9 gennaio 1948:
Art. 1
Il ricorso per cassazione contro le sentenze di condanna alla pena di morte è ammissibile anche se l'imputato non si è costituito in carcere anteriormente al giorno fissato per la discussione del ricorso.