IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia e per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 28 gennaio 1948;
Art. 1
I cittadini italiani che, in base alla legge 21 agosto 1939, n. 1241, ed agli accordi italo-tedeschi del 1939 e degli anni seguenti, hanno optato per la cittadinanza germanica, ma non l'hanno acquistata con il rilascio del certificato di naturalizzazione previsto dalla legge medesima o altrimenti, possono dichiarare di revocare l'opzione per la cittadinanza tedesca e di voler conservare la cittadinanza italiana. La mancata dichiarazione, entro il termine previsto dall'art. 3 ha per effetto la perdita della cittadinanza italiana.