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DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 1948, n. 23

Current text a fecha 2010-12-16

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 28 gennaio 1948;

Art. 1

I cittadini italiani che, in base alla legge 21 agosto 1939, n. 1241, ed agli accordi italo-tedeschi del 1939 e degli anni seguenti, hanno optato per la cittadinanza germanica, ma non l'hanno acquistata con il rilascio del certificato di naturalizzazione previsto dalla legge medesima o altrimenti, possono dichiarare di revocare l'opzione per la cittadinanza tedesca e di voler conservare la cittadinanza italiana. La mancata dichiarazione, entro il termine previsto dall'art. 3 ha per effetto la perdita della cittadinanza italiana.