DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1948, n. 26

Type DPR
Publication 1948-02-05
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 28 della legge 20 gennaio 1948, n. 6; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Interno; Decreta: E' approvato l'unito testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati, composto di 95 articoli, visto dal Ministro Segretario di Stato per l'interno.

DE NICOLA DE GASPERI - SCELBA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 febbraio 1948

Atti del Governo, registro e 17, foglio n. 36. - FRASCA

Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 1

Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati Art. 1. (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 1, e L. 20 gennaio 1948, n. 6, artt 1 e 27) La Camera dei Deputati e' eletta a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti. La rappresentanza e' proporzionale.

Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 2

Art. 2. ([D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1946-03-10;74~art3) e [L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1948-01-20;6~art2)) Il numero dei deputati e' in ragione di uno ogni 80.000 abitanti o per frazione superiore a 40.000, calcolati in ciascun collegio in base alla popolazione residente. I collegi sono costituiti secondo le circoscrizioni stabilite nella tabella A allegata alla presente legge. Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale, ai soli fini della utilizzazione dei voti residuali. La elezione nel collegio "Val d'Aosta" e' regolata dalle norme contenute nel titolo VI della presente legge.

Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 3

Art. 3. ([D. L. 10 marzo 1946, n. 74, artt. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1946-03-10;74~art1) e [2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1946-03-10;74~art2)) L'esercizio del voto e' un obbligo al quale nessun cittadino puo' sottrarsi senza venir meno ad un suo preciso dovere verso il Paese. Ogni elettore dispone di un voto di lista. Egli ha facolta' di attribuire preferenze, per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata, nei limiti e con le modalita' stabiliti dalla presente legge.

Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 4

Art. 4. ([D. L. 10 marzo 1946, n. 74](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1946-03-10;74). [artt. 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1948-01-20;6~art4), [5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1948-01-20;6~art5), [6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1948-01-20;6~art6) e [12 e L. 20 gennaio 1948, n. 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1948-01-20;6~art12). art. 3) L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione per la elezione sono disciplinate dalle disposizioni di cui alle [leggi 7 ottobre 1947, n. 1058 e 23 dicembre 1947, n. 1453](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1947-12-23;1453).

Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 5

Art. 5. ([D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1946-03-10;74~art7) e [L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1948-01-20;6~art4)) Sono eleggibili a deputati gli elettori che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di eta' entro il giorno delle elezioni.

Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 6

Art. 6. ([D. L. 10 marzo 1946, n. 74 artt. 8](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1946-03-10;74~art8) e [9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1946-03-10;74~art9) e [L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1948-01-20;6~art5)) ((Non sono eleggibili: a) i deputati regionali o consiglieri regionali; b) i presidenti delle Deputazioni provinciali; c) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti; d) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza; f) l'Alto Commissario per la Sardegna, il Commissario dello Stato nella Regione siciliana, i prefetti o chi ne fa le veci; g) i vice-prefetti e i funzionari di pubblica sicurezza; h) gli ufficiali generali e gli ammiragli, gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale. Le cause di ineleggibilita', di cui ai comma precedenti non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati. Per cessazione dalle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del predetto comma, dalla formale presentazione delle dimissioni. L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a), b) e c). Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui al secondo comma del successivo art. 9. In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati, le cause di ineleggibilita' anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento)).

Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 7

Art. 7. ([D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 10](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1946-03-10;74~art10) e [L. 20 gennaio 1948, n. 6, artt. 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1948-01-20;6~art6) e [27](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1948-01-20;6~art27)) I diplomatici, i consoli, i vice-consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere eletti alla Camera dei deputati sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalita'. Questa causa di ineleggibilita' si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri.

Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 8

Art. 8. ([D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 11](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1946-03-10;74~art11) e [L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1948-01-20;6~art7)) Non sono eleggibili inoltre: 1) coloro che in proprio o in qualita' di rappresentanti legali di societa' o di imprese private risultino vinicolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entita' economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o la autorizzazione e' sottoposta; 2) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di societa' e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato; 3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, societa' e imprese di cui ai nn. 1 e 2, vincolate allo Stato nei modi di cui sopra. Dalla ineleggibilita' sono esclusi i dirigenti di cooperative e di consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri di prefettura.

Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 9

Art. 9. ([D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art 13](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1946-03-10;74~art13) e [L. 20 gennaio 1948, n. 6, artt. 8](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1948-01-20;6~art8) e [27](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1948-01-20;6~art27)) I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri. Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione della Camera nel limiti dell'art. 61 della Costituzione. La votazione per l'elezione della Camera ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. I sindaci di tutti i comuni della Repubblica danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi.

Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 10

Art. 10. ([D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 14](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1946-03-10;74~art14)) Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate da non meno di 500 e non piu' di 1000 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio. I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza, agli effetti dell'art. 54, sesto comma. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma dev'essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei deputati da eleggere nel collegio e deve indicare cognome, nome, paternita' e luogo di nascita dei singoli candidati.

Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 11

Art. 11. ([D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 15](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1946-03-10;74~art15) e [L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1948-01-20;6~art9)) Le liste dei candidati per il collegio unico nazionale devono essere presentate da non meno di venti delegati effettivi di liste aventi lo stesso contrassegno che assumera' la lista per il collegio unico nazionale. Ciascuna lista per il collegio unico nazionale dove comprendere un numero di candidati non superiore al numero delle circoscrizioni. Nessuno puo' essere candidato nel collegio unico nazionale se non e' candidato in un collegio circoscrizionale. Nessun candidato puo' essere compreso in liste del collegio unico nazionale e circoscrizionali portanti contrassegni diversi, ne' in piu' di tre liste circoscrizionali, pena la nullita' della sua elezione.

Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 12

Art. 12. ([D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 16](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1946-03-10;74~art16) e [L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 27](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1948-01-20;6~art27)) Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della Corte di appello o del Tribunale indicati nella tabella A, allegata alla presente legge, non piu' tardi delle ore 16 ((del trentesimo)) giorno anteriore a quello della votazione, insieme con gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di nascita, o documento equipollente, dei candidati e la dichiarazione firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori. Tale dichiarazione deve essere corredata dei certilicati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati. La firma degli elettori, indicante il nome, cognome e paternita' del sottoscrittore, deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura, con l'indicazione del comune, nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione e' dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 1 per ogni sottoscrizione autenticata, ma non meno di lire 160. Nessun elettore puo' sottoscrivere per piu' di una lista di candidati. Insieme con la lista, dev'essere presentato un modello di contrassegno, anche figurato, o dev'essere dichiarato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno la lista intenda distinguersi e collegarsi con il collegio unico nazionale, La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'art. 17 e a presentare eventualmente la lista dei candidati al collegio unico nazionale per la utilizzazione dei voti residuali. La cancelleria della Corte di appello o del Tribunale circoscrizionale deve rilasciare immediatamente ricevuta delle liste dei candidati presentate, delle designazioni dei delegati e, secondo l'ordine di presentazione, attribuisce a ciascuna lista un numero progressivo, facendone cenno nella ricevuta.

Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 13

Art. 13. ([D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 17](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1946-03-10;74~art17)) Le liste dei candidati al collegio unico nazionale devono essere presentate alla cancelleria della Corte di cassazione, che e' costituita in ufficio centrale nazionale, non piu' tardi delle ore 16 del trentesimo giorno anteriore a quello della votazione, con gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di nascita o documento equipollente dei candidati, le dichiarazioni di presentazione dei delegati di lista e l'attestazione della cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale circoscrizionale dalla quale risulti per ciascun candidato che e' compreso in una lista circoscrizionale. La cancelleria della Corte di cassazione deve rilasciare immediatamente ricevuta delle liste dei candidati presentate e, secondo l'ordine di presentazione, attribuisce a ciascuna lista un numero progressivo, facendone cenno nella ricevuta.

Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 14

Art. 14. ([D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 18](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1946-03-10;74~art18)) La Corte di appello o il Tribunale, nella cui giurisdizione e' il comune capoluogo del collegio, esercita le funzioni di ufficio centrale circoscrizionale, con l'intervento di tre magistrati, di cui uno presiede, nominati dal presidente ((entro cinque giorni)) dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. L'ufficio predetto,((entro tre giorni dalla scadenza))del termine stabilito nel primo comma dell'art. 12: 1) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto e comprendano il numero minimo dei candidati indicato nell'art. 10; dichiara invalide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero eccedente di candidati, cancellando gli ultimi nomi; 2) ricusa i contrassegni identici o facilmente con fondibili con contrassegni di altre liste presentate, dando la preferenza ai contrassegni che fossero stati precedentemente depositati presso il Ministero dell'interno e invita i rappresentanti delle liste interessate a presentare entro 48 ore il nuovo contrassegno; 3) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manchi la prescritta accettazione, e di quelli che non abbiano compiuto 25 anni al giorno della elezione; 4) cancella i nomi del candidati compresi in altra lista gia' presentata; 5) assegna un numero a ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione; 6) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti; 7) provvede, per mezzo della prefettura del capoluogo del collegio, alla stampa delle liste con relativo contrassegno e numero d'ordine in unico manifesto ed alla trasmissione di esso ai sindaci dei comuni del collegio, i quali provvedono alla pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici((entro il quindicesimo giorno)) anteriore alla data delle elezioni. Cinque copie di ciascun manifesto devono essere consegnate al presidenti dei singoli uffici elettorali una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione a norma dell'art. 36; 8) trasmette immediatamente all'autorita' designata dal Ministero dell'interno le liste definitive e i contrassegni relativi, perche' siano stampati nelle schede,

Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 15

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