DECRETO LEGISLATIVO 5 gennaio 1948, n. 36

Type Decreto legislativo
Publication 1948-01-05
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per il bilancio, per il tesoro e per le finanze;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 dicembre 1947.

Art. 1

Le rette di spedalità, consumate durante il quinquennio dal 1 gennaio 1948 al 31 dicembre 1952, dovute, per legge o per convenzione, dai Comuni agli ospedali civili, gestiti da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, riconosciute ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni, sono anticipate dallo Stato, con le modalità e nei limiti previsti dal presente decreto, salvo rivalsa sui Comuni debitori.

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