DECRETO LEGISLATIVO 5 gennaio 1948, n. 42
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 dicembre 1947:
Art. 1
Articolo unico. Il Ministro per l'interno può, a domanda, collocare a riposo, nei casi previsti dalle norme vigenti, gli ecclesiastici e gli insegnanti dei seminari teologici dell'ex regime austro-ungarico contemplati dall'art. 24 della legge 27 maggio 1929, n. 848, che siano titolari di benefici od uffici situati nei territori sottratti alla giurisdizione italiana in applicazione del Trattato di pace ed abbiano trasferito la loro residenza entro il territorio dello Stato. Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 5 gennaio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SCELBA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1948 Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 15. - FRASCA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.