DECRETO LEGISLATIVO 14 febbraio 1948, n. 43

Type Decreto legislativo
Publication 1948-02-14
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per la difesa;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 14 febbraio 1948:

Art. 1

Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni di carattere militare, le quali perseguono, anche indirettamente, scopi politici, è punito con la reclusione da uno a dieci anni. Chiunque vi partecipa è punito con la reclusione fino a diciotto mesi. La pena è da uno a cinque anni se è trovato in possesso di armi. Ai fini del presente decreto, si considerano associazioni di carattere militare quelle costituite mediante l'inquadramento degli associati in corpi, reparti o nuclei, con disciplina ed ordinamento gerarchico interno analoghi a quelli militari, con l'eventuale adozione di gradi o di uniformi, e con organizzazione atta anche all'impiego collettivo in azioni di violenza o di minaccia. Non è ammesso l'arresto preventivo nei casi previsti dal secondo comma del presente articolo.

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