DECRETO LEGISLATIVO 23 gennaio 1948, n. 46

Type Decreto legislativo
Publication 1948-01-23
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1194, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 10 gennaio 1948:

Art. 1

Gli articoli 20, 21, 22 e 23 della legge 1 gennaio 1942, n. 22, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: Art. 20. - Il presidente è nominato con decreto del Capo dello Stato sul proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Ministro per il tesoro; dura in carica tre anni e può essere confermato. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente. Art. 21. - Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Capo dello Stato su proposta dei Ministri per il lavoro e la presidenza sociale e per il tesoro ed è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri: a) da un funzionario designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; b) da due funzionari designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; c) da due funzionari designati dal Ministro per il tesoro; d) da un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica; e) da otto iscritti all'Ente, in rappresentanza della categoria, scelti tra i designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei dipendenti dello Stato e, in mancanza di tali designazioni, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; f) da un rappresentante del personale dell'Ente designato dal personale stesso. Il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno un vice presidente da scegliersi tra i membri di cui alla precedente lettera e). I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati. Art. 22. - Il Comitato esecutivo è composto: 1) dal presidente; 2) dal vice presidente; 3) da uno dei consiglieri di cui alla lettera b) dell'art. 21; 4) da uno dei consiglieri di cui alla lettera c) dell'articolo predetto; 5) da quattro membri scelti dal Consiglio di amministrazione fra i consiglieri di cui alla lettera e) dell'articolo predetto; 6) dal consigliere di cui alla lettera a) dell'articolo predetto. Art. 23. - Presso l'Ente è costituito un Collegio sindacale composto: a) da un magistrato della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte stessa con funzioni di presidente; b) da un funzionario designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; c) da un funzionario designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; d) da un funzionario designato dal Ministro per il tesoro; e) da due iscritti all'Ente, in rappresentanza della categoria scelti tra i designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei dipendenti dello Stato, o, in mancanza di tale designazione, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Per ciascuno dei predetti componenti del Collegio sindacale è nominato un supplente. Il Collegio dei sindaci è nominato con decreto dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro ed i suoi componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati. I sindaci intervengono alle riunioni del Consigli di amministrazione e del Comitato esecutivo ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenuti negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, quanto applicabili.

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