DECRETO LEGISLATIVO 14 febbraio 1948, n. 49
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'industria e commercio e per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 febbraio 1948:
Art. 1
Le quote di ammortamento, ammesse in detrazione ai fini dell'accertamento dell'imposta di ricchezza mobile, possono essere calcolate, con effetto dall'anno 1947, applicando ai valori determinati in base al regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1745, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 40, i coefficienti di rivalutazione per conguaglio monetario stabiliti nell'art. 8, commi primo e secondo, del regio decreto legislativo 27 maggio 1946 n. 436, moltiplicati per 3,60. È stabilito in 3,60 il coefficiente di rivalutazione per conguaglio monetario dei capitali investiti nell'anno 1945. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai fini del conguaglio monetario per l'accertamento dei redditi o delle perdite derivanti dal realizzo o dalla perdita, totale o parziale, di attività determinate.
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