DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 1948, n. 50
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio del Ministri con deliberazione del 5 febbraio 1948.
Art. 1
Per le contravvenzioni alle norme dell'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, qualora la persona cui viene dato alloggio sia di cittadinanza straniera ovvero apolide, la misura, delle pene previste dall'art. 665, ultimo comma, del Codice penale e successive modificazioni, è raddoppiata e si applica la pena dell'arresto, cui può essere aggiunta quella dell'ammenda.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.