DECRETO LEGISLATIVO 12 febbraio 1948, n. 51
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con tutti i Ministri;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 febbraio 1948:
Art. 1
L'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) è un ente finanziario di diritto pubblico, con sede in Roma. L'I.R.I. gestisce le partecipazioni ed attività patrimoniali da esso possedute. Spetta al Consiglio dei Ministri di stabilire nell'interesse pubblico l'indirizzo generale dell'attività dell'Istituto.
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