DECRETO LEGISLATIVO 30 gennaio 1948, n. 99
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 dicembre 1947:
Art. 1
L'art. 208 dell'ordinamento giudiziario, approvato con decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente: "Il vice pretore onorario che supplisce il pretore mancante o impedito, per qualsiasi motivo, di prestare effettivo servizio, ha diritto, subordinatamente alla vacanza del posto in uno dei due ruoli organici, ad un assegno pari alla retribuzione iniziale annessa al grado 10° e a tutte le altre competenze spettanti ai magistrati di tale grado".
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