DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 1948, n. 105
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per la grazia, e giustizia e per il lavoro e la previdenza sociale;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 febbraio 1948:
Art. 1
Possono denominarsi banche popolari e sono soggette alle disposizioni del presente decreto soltanto le società cooperative a responsabilità limitata, autorizzate alla raccolta del risparmio ed all'esercizio del credito.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.